Cronaca

Ferrara, va a riscuotere 50mila euro di buoni fruttiferi ma perde tutto: “Sono scaduti”. Il Tribunale rigetta il ricorso

Una risparmiatrice ferrarese credeva di aver messo da parte un tesoretto da 50mila euro ma si è vista negare il rimborso dei propri Buoni fruttiferi postali (BFP) perché considerati prescritti. Questa sentenza, firmata dalla giudice Monica Bighetti del Tribunale di Ferrara e riportata dal Corriere della Sera, stabilisce un precedente: si tratta della prima applicazione in Emilia-Romagna dei recenti orientamenti stabiliti dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 3 marzo 2024.

La sentenza del Tribunale

La donna aveva sottoscritto i Buoni fruttiferi, appartenenti alla serie AA1, nel marzo 2001, convinta che si trattasse di titoli ventennali con scadenza nel 2021, quindi riscattabili entro i successivi dieci anni. Nel 2023 la donna si era recata all’ufficio postale credendo di poter incassare la somma maturata nel tempo. Eppure, il decreto ministeriale istitutivo fissava la durata di quella specifica serie in soli sei anni: il diritto al rimborso è quindi scaduto nel 2007 e la prescrizione decennale si è compiuta definitivamente nel 2017. Così l’impiegato ha informato la donna che i suoi titoli risultavano essere ormai scaduti.

La vicenda ha dato origine ha un contenzioso giudiziario incentrato principalmente sulla trasparenza: la donna, infatti, ha eccepito di non aver mai ricevuto il foglio informativo, affermando di essere rimasta all’oscuro delle scadenze. Il contenzioso si è poi concluso nei giorni scorsi con la sentenza della giudice della prima sezione civile del Tribunale della città emiliana, che ha rigettato il ricorso della donna.

“Il buono della Serie AA1 è stato istituito con decreto ministeriale del 19 dicembre 2000 ed emesso nel periodo compreso tra il 28 dicembre 2000 e il 13 aprile 2001. Per tali titoli era previsto, alla scadenza dei sei anni, un rendimento pari al 35% del capitale sottoscritto, con possibilità di liquidazione – sia per il capitale sia per gli interessi – al termine del sesto anno, come indicato nel foglio informativo pro tempore vigente e disponibile presso qualsiasi ufficio postale aperto al pubblico”, si legge nella sentenza. “Dalla scadenza del sesto anno decorre il termine di prescrizione per richiedere il rimborso, che nel caso in esame cade il 3 marzo 2007. Di conseguenza, il termine prescrizionale si è compiuto il 3 marzo 2017. Ne deriva che la domanda di rimborso del buono postale fruttifero deve essere respinta”.

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Giuseppe Avico