Medici francesi staccarono la spina nonostante il bio-testamento, per Strasburgo non violarono alcun diritto (foto Ansa-Blitzquotidiano)
Diventa un caso la sentenza della Corte europea dei diritti umani che al diritto alla vita antepone la possibilità di interrompere comunque i trattamenti vitali: se la volontà di vivere espressa nel biotestamento è “manifestamente inappropriata”, come recita la legislazione francese, i medici possono disporre altrimenti.
Il caso, su cui si è pronunciata Strasburgo, è quello di un cittadino francese morto nel 2022. Dopo un brutto incidente era arrivato in ospedale in condizioni disperate e con attività cerebrale ormai assente. Per i medici i trattamenti di sostegno alla vita andavano interrotti.
Pochi mesi dopo, ottenuto il via libera del Consiglio di Stato, sono stati quindi sospesi ed è deceduto. L’uomo aveva però espressamente indicato di voler essere mantenuto in vita, anche artificialmente, se avesse perso definitivamente conoscenza e fosse stato incapace di comunicare.
La moglie e le sorelle dell’uomo si sono quindi rivolte alla Cedu segnalando una decisione presa contro le volontà che aveva anticipato, e anche contro il parere unanime dei familiari.
La richiesta alla Corte era di condannare la Francia per aver violato il diritto alla vita del congiunto, ma i giudici hanno stabilito che non c’è stata alcuna violazione, e che le decisioni dei medici possono appunto prevalere sulla volontà del paziente, come indicato dalla legge francese.
La sentenza costituisce un precedente per tutti gli Stati aderenti al Consiglio d’Europa in casi analoghi e dove la legge che regola la materia e le procedure seguite per giungere alla decisione siano equiparabili.
Al centro del caso è finita dunque proprio la legislazione francese sui diritti dei malati e il fine vita. Secondo le familiari dell’uomo la parte del testo che indica che “le direttive anticipate sono vincolanti per il medico salvo quando appaiono manifestamente inappropriate” lasciano ai dottori un margine di discrezionalità eccessivo e potrebbe generare un rischio di arbitrarietà.
Per Strasburgo, invece, “la scelta operata dal legislatore francese rientra nel margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati per decidere i criteri da prendere in considerazione, ma anche il modo di ponderarli al fine di garantire un giusto equilibrio tra gli interessi concorrenti in gioco”.
La Corte ha stabilito che il “quadro legislativo della Francia è compatibile con i requisiti dell’articolo 2 della convenzione europea dei diritti umani, che protegge il diritto alla vita, anche per quanto riguarda la facoltà dei medici di non seguire le direttive anticipate del paziente”.
I togati hanno anche evidenziato che il processo decisionale dei medici, collegiale, ha tenuto conto non solo delle volontà espresse dall’uomo ma anche delle opinioni dei familiari.