Molestie su una 13enne, la Procura ricorre contro la scarcerazione. Perché il gip ha optato per l'obbligo di firma? Cosa c'è scritto nell'ordinanza e cosa prevede la legge (foto Ansa) - Blitz Quotidiano
La procura di Torino impugnerà al Tribunale del Riesame il provvedimento con il quale il Gip ha disposto l’obbligo di firma, senza neppure convalidare il fermo, del 42enne che era stato arrestato dalla Polizia per una pesante molestia su una tredicenne che era entrata nel suo negozio. Il gip aveva riconosciuto l’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza ma non aveva convalidato il fermo per la mancanza del pericolo di fuga. Quanto alle esigenze cautelari, a parere del giudice potevano essere garantite dalla misura restrittiva dell’obbligo di firma.
L’ordinanza con cui il gip del Tribunale di Torino ha scarcerato il commerciante di 42 anni accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di una minorenne sta facendo molto discutere.
La vicenda è avvenuta alle 11.50 del 29 agosto a Madonna di Campagna, un quartiere di Torino. Una ragazzina di 13 anni, uscita di casa per andare a comprare i succhi di frutta per i tre fratellini, è stata bloccata e palpeggiata contro la sua volontà all’interno di un minimarket in mezzo agli scaffali. L’intero abuso è stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza dell’attività, che hanno inevitabilmente incastrato l’autore della violenza: si tratta del gestore del negozio, un uomo di 42 anni incensurato. Le telecamere, appena quaranta minuti prima dell’aggressione nei confronti della minore, avevano ripreso lo stesso uomo mentre aggrediva tra le corsie una donna adulta che aveva cercato di spingerlo via prima di essere inseguita fino all’uscita.
Dopo essere uscita dal minimarket, la 13enne era caduta a terra in evidente stato di shock. Dopo aver telefonato alla madre, la ragazza era stata soccorsa e trasportata in ospedale. L’uomo era stato fermato il giorno stesso e per lui era stata richiesta dal pm la custodia cautelare in carcere, data la gravità del fatto, la consapevolezza dell’età della vittima e il concreto rischio di reiterazione del reato.
Il 42enne, però, era stato scarcerato per decisione del gip, che ne aveva disposto il rilascio dopo sole due notti di carcere. Alla base della decisione del gip ci sono diversi elementi: la totale assenza di precedenti penali dell’indagato, il suo essersi mostrato “collaborativo” per aver consegnato agli agenti i filmati delle telecamere e il fatto di aver manifestato, durante l’udienza di convalida, un certo dispiacere per l’accaduto, pur avvalendosi della facoltà di non rispondere.
Il caso ha innescato le reazioni della premier Giorgia Meloni e del leader della Lega Matteo Salvini, che si sono scagliati contro il giudice. La premier, sui social ha sottolineato la preoccupazione, tra i residenti di Madonna di Campagna, della rimessa in libertà dell’uomo. Salvini è tornato a parlare invece della castrazione chimica. Oltre a loro, a parlare della vicenda è stato il ministro della Giustizia Carlo Nordio che ha deciso di inviare gli ispettori ministeriali per indagare sulla vicenda.
Critiche alla scelta del giudice anche dal centrosinistra. Raffaella Paita (Iv), Fiorella Zabatta (Avs) e tutti i parlamentari Pd della commissione femminicidi hanno rilasciato questa dichiarazione: La violenza sessuale su una minore di 14 anni è grave, preoccupante, e ancora una volta temiamo ci sia stata una sottovalutazione del rischio che le donne corrono”.
Al di là della polemica politica, cosa ha portato a questa decisione? Dopo due notti passate nel carcere Lorusso e Cutugno, era arrivato il giorno dell’interrogatorio di garanzia con colpo di scena. Il 42enne ha ammesso le sue colpe e si è dichiarato pentito. Il gip, come descritto nell’ordinanza, ha deciso di convalidare l’arresto ma di non applicare la custodia in carcere. L’uomo è stato quindi rimesso in libertà con il solo obbligo di firma perché il soggetto, incensurato, si è dimostrato collaborativo fornendo le credenziali per accedere alle immagini di videosorveglianza e pentito di quanto accaduto. Una decisione che ha ribaltato la linea della procura di Torino che per l’indagato aveva chiesto l’applicazione di una misura cautelare decisamente più dura e restrittiva.
Il motivo della scelta del gip è legato alla presunzione di innocenza sancita dall’articolo 27 della Costituzione. La carcerazione prima di una sentenza definitiva non può mai essere una “anticipazione della pena”: il codice di procedura penale prevede infatti che si possa privare della libertà un indagato prima del processo solo in presenza di tre tassativi pericoli, definiti esigenze cautelari: il pericolo di fuga, l’inquinamento delle prove e la reiterazione del reato, ovvero il rischio concreto che il soggetto torni a delinquere.
Essendo, nel caso di Torino, l’indagato incensurato e reo-confesso, di fatto non può inquinare le prove che lui stesso ha fornito. Nel caso della reiterazione, il giudice ha valutato le scuse dell’uomo come elementi sufficienti. Nell’ordinanza si legge infatti che “a fronte dell’incensuratezza dell’indagato, dell’effetto deterrente cagionato dal trauma dell’arresto e dalla prima esperienza detentiva e della resipiscienza (il pentimento ndr) dimostrata nell’interrogatorio, le esigenze cautelari possono essere fronteggiate con la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria”.
Il codice di procedura penale impone al giudice il carcere solo come extrema ratio. Esistono quindi delle alternative alla detenzione e una tra queste sono gli arresti domiciliari. L’opzione viene però scartata se manca un domicilio idoneo per varie ragioni. La seconda ipotesi è quella del braccialetto elettronico, opzione che però troppo spesso si scontra con problemi di malfunzionamento e con la carenza di dispositivi. Se il giudice si trova davanti ad un soggetto incensurato che ammette le sue colpe finisce per optare l’obbligo di firma, la misura meno restrittiva tra tutte quelle presenti.