Economia

Cosa prevedono le nuove norme contro il greenwashing, se le aziende scriveranno sull’etichetta “sostenibile” dovranno dimostrarlo

Domani domenica 27 settembre entrano in vigore le nuove norme contro il “greenwashing” delle aziende. Sono previste dalla direttiva europea 825 del 2024 e recepite in Italia con il Decreto legislativo 30 del 20 febbraio 2026, che le ha introdotte nel Codice del consumo.

Il greenwashing viene definito dalla norma come “pratiche commerciali suscettibili di indurre in errore in merito alle caratteristiche ambientali e di sostenibilità dei prodotti”. La riforma punta a migliorare la qualità e la trasparenza delle informazioni fornite prima dell’acquisto. Le nuove disposizioni disciplinano le asserzioni ambientali (green claims), i marchi di sostenibilità, le dichiarazioni sulle caratteristiche ambientali dei prodotti, le informazioni sulla durabilità, la riparabilità e la garanzia dei beni.

La verificabilità di asserzioni ambientali come “ecologico” e “sostenibile”

Asserzioni ambientali generiche come “verde”, “ecologico”, “sostenibile”, “rispettoso dell’ambiente” non potranno essere utilizzate quando l’asserzione non sia adeguatamente specificata e sostenuta da elementi verificabili. La nuova normativa contro il greenwashing impone l’uso di marchi di sostenibilità basati su sistemi di certificazione con specifici requisiti, e vieta quelli che non siano basati su un sistema di certificazione o che non siano istituiti da autorità pubbliche. Sono disciplinate le asserzioni relative a future prestazioni ambientali, che dovranno essere fondate su impegni chiari, verificabili e realistici e accompagnate da un piano di attuazione dettagliato.

La normativa vieta le dichiarazioni secondo cui un prodotto avrebbe un impatto neutro, ridotto o positivo in termini di emissioni di gas serra, quando tale risultato sia basato esclusivamente sulla compensazione delle emissioni. Vietate anche le comunicazioni che attribuiscono al prodotto un beneficio ambientale che riguarda soltanto uno specifico aspetto o una determinata fase del ciclo di vita.

Le informazioni che riceveremo all’acquisto

Prima dell’acquisto, il consumatore dovrà ricevere informazioni sulla durabilità del prodotto, l’eventuale indice di riparabilità, la disponibilità di pezzi di ricambio e le modalità per ottenerli, e sulle eventuali condizioni e restrizioni relative alla riparazione. Sarà introdotto un un avviso per rendere immediatamente riconoscibile ai consumatori la garanzia legale di conformità. È prevista anche un’etichetta per i casi in cui il produttore offra una garanzia commerciale di durabilità alle condizioni stabilite dalla normativa.

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Lorenzo Briotti