Economia

Hai paura di volare, ti possono licenziare? Sì, ma il giudice gliela fa pagare. Storia di un operaio aerofobico

Ha paura di volare, non si attiva per ottenere il passaporto necessario a possibili trasferte all’estero e viene licenziato. Ma in appello ottiene il riconoscimento dell’illegittimità del licenziamento e un’indennità di 20 mensilità, pari a oltre 52mila euro.

La paura di volare di un operaio cablatore

È la storia di Giuseppe Capoluongo, operaio cablatore dal 2002 alla Bergami Packaging Solutions di Altedo di Malalbergo, nel Bolognese, licenziato il 27 marzo 2024.

Hai paura di volare, ti possono licenziare? Sì, ma il giudice gliela fa pagare. Storia di un operaio aerofobico (foto Ansa-Blitzquotidiano)

La Corte d’Appello di Bologna, sezione Lavoro, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, che aveva invece ritenuto legittimo il provvedimento nei confronti del lavoratore, assistito dagli avvocati Alberto Piccinini ed Eugenia Tarini.

Per i giudici la richiesta dell’azienda di avviare le pratiche per ottenere il passaporto era legittima e strumentale all’attività lavorativa. Anche la condotta del dipendente, che ha temporeggiato, poteva configurare un’insubordinazione.

A rendere sproporzionato il licenziamento è stato però il contesto nel quale maturò il comportamento. Già nel 2011 Capoluongo aveva segnalato all’azienda di soffrire di aerofobia e aveva presentato un certificato medico in occasione di una possibile trasferta negli Stati Uniti.

Tutela economica, senza reintegro

Dopo un incontro con un funzionario della Fiom, l’impresa aveva accettato di non inviarlo in trasferte che richiedessero voli aerei. Per oltre 12 anni, inoltre, non gli era più stato chiesto di effettuare missioni che comportassero l’uso dell’aereo.

Secondo la Corte, questo comportamento dimostra che il lavoratore poteva “ragionevolmente” confidare nel fatto che l’azienda non intendesse mandarlo in Paesi per raggiungere i quali avrebbe dovuto volare.

La condotta contestata, dunque, pur avendo rilevanza disciplinare, non presentava una gravità tale da giustificare il licenziamento. e disposto la tutela economica, senza reintegro, con il riconoscimento per il lavoratore di 20 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, indicata negli atti in 2.617,46 euro: 52.349,20 euro, oltre all’indennità sostitutiva del preavviso, interessi e rivalutazione

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Amedeo Vinciguerra