Economia

“Il caffé lo fai tu in quanto donna”: la manager, anche licenziata perché incinta, reintegrata e risarcita

A proposito di 8 marzo e di stereotipi duri a morire, il Corriere del Veneto riferisce di una sentenza, illuminata, che ristabilisce un po’ di giustizia su una vicenda che sembra tratta dal manuale della discriminazione di genere applicata e della scarsa considerazione da attribuire alle lavoratrici donne (peggio se in ruoli direttivi).

Manager risarcita con 50mila euro

Una dirigente di un’azienda trevigiana è stata reintegrata dalla giudice del lavoro di Treviso: in azienda la costringevano a servire il caffè durante le riunioni “perché donna”. Quando è rimasta incinta si vede che il caffè non piaceva più perché l’hanno licenziata in tronco.

“Il caffé lo fai tu in quanto donna”: la manager, anche licenziata perché incinta, reintegrata e risarcita (foto Ansa-Blitzquotidiano)

Maddalena Saturni, il giudice del lavoro, ha inoltre condannato l’azienda, la “Keyline” di Conegliano (Treviso), a risarcire la manager ingiustamente licenziata per “danno da discriminazione” con 50mila euro.

La giudice ha riconosciuto la violazione dell’art. 54 del decreto legislativo 151 del 2001 in cui la lavoratrice deve ritenersi protetta da iniziative di licenziamento dall’inizio di una gravidanza fino al compimento di un anno di età del nuovo nato, condizione nella quale si trovava.

Alla ricorrente, che fa parte della famiglia proprietaria dell’azienda, la proprietà contestava l’uso di risorse aziendali per spese personali, poi rivelatosi di gravità lieve perché di prassi comune. Ha ottenuto ragione nel lamentare da parte dei vertici aziendali “condotte vessatorie, mobbizzanti e gravemente offensive, costituenti anche atti di discriminazione”

“Sei donna, fai il caffè per tutti”

Frasi come “tu non ti meriti la dirigenza e la posizione da Group Sales Manager, io avrei bisogno di un uomo e per di più con esperienza” o, in occasioni di riunioni di lavoro, l’imposizione di “fare i caffè ai partecipanti”, “che ciò era compito suo (e della sorella) ‘in quanto donne'”.

La sentenza evidenzia come gli episodi “configurino ‘molestia’ in quanto indesiderati (per qualunque lavoratore, ivi incluso un dirigente), posti in essere per ragioni connesse al sesso” e che nel loro complesso siano “condotte palesemente dequalificanti e vessatorie perché ripetute e continuate, con maggiore o minore intensità”.

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Amedeo Vinciguerra