Caso Open Arms, definitiva l'assoluzione per Matteo Salvini (foto ANSA) - Blitz quotidiano
Definitiva l’assoluzione per il vicepremier Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio per la vicenda Open Arms. Lo hanno deciso i giudici della quinta sezione della Cassazione che hanno rigettato il ricorso per saltum presentato dalla Procura di Palermo dopo l’assoluzione di primo grado.
La vicenda giudiziaria nasce nell’agosto del 2019, quando la nave della ong spagnola Open Arms soccorse 147 migranti nel Canale di Sicilia durante tre diverse operazioni di salvataggio, avvenute l’1, il 2 e il 9 agosto. Dopo i soccorsi, l’imbarcazione chiese di poter attraccare in un porto italiano per far sbarcare le persone a bordo. L’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini negò il cosiddetto “Porto sicuro”, scelta che lo portò a essere imputato con le accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio. Il Tribunale di Palermo ha assolto Salvini il 20 dicembre 2024. Il 19 giugno 2025 sono state depositate le 272 pagine di motivazioni che chiariscono le ragioni della decisione.
Secondo i giudici, non vi erano le condizioni per imporre un intervento immediato dell’Italia. Nelle motivazioni si legge: “Invero”, scrivono nelle motivazioni, “lo Stato italiano, inizialmente, col decreto dell’1 agosto 2019 si era limitato a interdire l’accesso ad Open Arms (che peraltro in quel momento si trovava, in acque internazionali, a oltre 50 miglia dalle coste italiane) nelle acque territoriali, senza con ciò respingerla verso Paesi nei quali i migranti avrebbero corso il rischio di subire i pregiudizi alla propria vita (in tesi, verso la Libia), confidando sul fatto che i Paesi direttamente responsabili (Spagna e Malta), ove i migranti non avrebbero corso rischi, avrebbero potuto accogliere i migranti”. Per il tribunale, dunque, l’Italia non era obbligata a concedere il Pos né a coordinare le operazioni.
I giudici escludono inoltre che vi sia stato un respingimento verso Paesi non sicuri: “Può con sicurezza escludersi”, continuano i giudici, “che lo Stato italiano avesse respinto i migranti (e tra essi i rifugiati, coloro i quali avrebbero avuto diritto di asilo e coloro che avrebbero potuto correre il rischio effettivo di subire una violazione dei propri diritti fondamentali internazionalmente riconosciuti) verso una nazione in cui sussista un ragionevole rischio di subire un pregiudizio alla propria vita, alla libertà, ovvero all’integrità psicofisica. La Spagna, e non l’Italia, era tenuta a tutelare i diritti delle persone a bordo e, dunque, in linea di principio, anche a fornire l’approdo in un Place of safety (Porto sicuro)”. Le motivazioni sottolineano il ruolo centrale della Spagna, ricordando che Malta aveva indicato lo Stato di bandiera come responsabile e che, infine, Madrid aveva concesso il Pos e organizzato il trasferimento dei migranti, anche tramite l’invio della nave militare Audaz.