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Cosa prevede la legge “sparatutto”: più spazi, tempi più lunghi, il cacciatore come “bioregolatore”

Il Senato ha approvato con 80 voti a favore, 56 contrari e due astenuti la riforma della caccia. Ora il disegno di legge 1552 dovrà essere discusso alla Camera con l’opposizione e le associazioni animaliste che promettono battaglia. Non mancano però voci critiche contro la legge ribattezzata “sparatutto” anche all’interno della stessa maggioranza, con Michela Vittoria Brambilla di Noi Moderati e presidente dell’intergruppo parlamentare per i diritti degli animali, che ha definito il 23 giugno, il giorno dell’approvazione della legge, come “il giorno più triste della nostra legislatura”.

La riforma della caccia tanto voluta dal ministro Lollobrigida manda in soffitta la legge 157 in vigore dal 1992. Il disegno di legge originario era stato presentato il 20 giugno di un anno fa con le commissioni che hanno iniziato a trattarlo da gennaio 2026. Vista la grande condivisione all’interno della maggioranza la pratica è stata poi chiusa in una sola settimana.

A firmare il testo sono tutti i capigruppo della maggioranza al Senato: Lucio Malan (FdI), Massimiliano Romeo (Lega), l’ormai ex capogruppo di Forza Italia Maurizio Gasparri e Giorgio Salvitti (Noi moderati). La riforma cambia anche nel titolo della legge, con l’aggiunta del termine “gestione” alle “norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”.

Foto Ansa

“Il calciatore concorre alla tutela della biodiversità dell’ecosistema”

L’articolo 2 spiega che a cambiare è l’approccio all’attività venatoria. Ora il cacciatore “concorre alla tutela della biodiversità e dell’ecosistema” e non ha più soltanto un ruolo che si riduce al semplice abbattimento di esemplari di fauna selvatica. Nella nuova legge il cacciatore diventa un “bioregolatore” che svolge una pratica che ora diventa un’attività sportiva e motoria a tutti gli effetti utile al monitoraggio della fauna e alla tutela degli habitat naturali.

Aumentano gli spazi in cui cacciare

Il ddl amplia gli spazi e le aree in cui cacciare ed anche il numero delle specie cacciabili. Ora le regioni potranno comprendere nella quota già prevista del 20-30 per cento del proprio territorio agro-silvo-pastorale a protezione della fauna selvatica, anche quelle aree dove non si può sparare. Tra queste ci sono i parchi e le zone protette tra cui i valichi montani e le aree forestali demaniali. 

Quanto dura la stagione della caccia

Tra le modifiche più rilevanti e più discusse c’è la durata della stagione. La legge attuale consente già alle Regioni, per determinate specie e con il parere vincolante dell’Ispra, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, di posticipare la chiusura oltre il 31 gennaio arrivando al massimo alla prima decade di febbraio. L’articolo 11 del ddl elimina questo limite massimo e prevede che le Regioni acquisiscano sia il parere dell’Ispra sia quello del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale. Nella legge restano comunque in vigore i periodi di riproduzione, migrazione e dipendenza degli animali protetti dalla normativa dell’Unione Europea. Su questo punto il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin ha assicurato che “il Mase ha sempre lavorato per garantire la compatibilità delle disposizioni del disegno di legge con gli obblighi internazionali assunti e la normativa eurounitaria, smussando ed eliminando disposizioni critiche sin dalle bozze di lavoro”.

Via libera alle ottiche professionali, minori restrizioni nell’uso di richiami vivi

Nell’articolo 8 del ddl viene permesso ai cacciatori “l’uso di strumenti ottici e optoelettronici” nella caccia di selezione agli ungulati (cinghiale, cervo, daino, capriolo) purché non siano materiali destinati a un uso militare. Si apre quindi alla possibilità di utilizzare visori notturni e silenziatori. Vengono allentate anche le restrizioni sull’uso dei richiami vivi. Le modifiche più rilevanti includono l’incremento del numero di esemplari utilizzabili giornalmente e la riduzione dei vincoli di detenzione per scopi venatori.

Il testo interviene infine sulle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie che potranno essere organizzate in forma d’impresa. L’articolo 10 elimina infatti dalla legge del 1992 la dicitura “senza fini di lucro”.

Soddisfatta Federcaccia, sul piede di guerra Pd, M5s e Avs e associazioni come Enpa, Lac, Lav, Legambiente, Lipu e Wwf Italia, e Oipa che si sono dati appuntamento in piazza dopo il voto. Durissima l’Organizzazione internazionale per la protezione degli animali che ha dichiarato che con l’approvazione della nuova legge, “non si lascerà scampo agli animali, i controlli saranno impossibili, il bracconaggio avrà la strada spianata, mentre i cittadini correranno il pericolo di trovarsi letteralmente nel mirino delle armi da fuoco in aree finora escluse dall’attività venatoria”.

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Lorenzo Briotti