Ddl femminicidio è legge, accordo unanime bipartisan. Reato, pena, tutele: i punti salienti (foto Ansa-Blitzquotidiano)
Con l’ok unanime della Camera in seconda lettura (il primo ok fu al Senato il 23 luglio scorso), il ddl sul femminicidio diventa legge.
Il testo, di iniziativa governativa e frutto di una mediazione fra i gruppi in commissione, introduce l’articolo 577 bis del codice penale che disciplina il reato di femminicidio e punisce con l’ergastolo chiunque provochi la morte di una donna, “commettendo il fatto con atti di discriminazione o di odio verso la vittima in quanto donna, ovvero qualora il fatto di reato sia volto a reprimere l’esercizio dei diritti, delle libertà ovvero della personalità della donna”.
Di seguito i punti salienti della norma.
Il femminicidio rileva come reato autonomo e non più solo come configurazione di circostanza aggravante del reato di omicidio
Per i casi di femminicidio la pena prevista è l’ergastolo.
Si definisce reato di femminicidio quello in cui la morte della donna avviene “per odio, discriminazione, controllo, possesso o come reazione al rifiuto di instaurare o proseguire una relazione”.
La norma incrementa le pene per maltrattamenti in famiglia e stalking.
Raddoppia la distanza di sicurezza nei divieti di avvicinamento.
Incrementa le misure cautelari (carcere, domiciliari).
Garantisce e tutela la dignità di chi è chiamato a testimoniare.
La norma incrementa le tutele nei confronti degli orfani di madre vittimie di femminicidio.