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Decreto sicurezza approvato: fermo preventivo di 12 ore. Stretta sui coltelli. Le novità

Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha approvato il pacchetto sicurezza: via libera al decreto legge e al disegno di legge che, come noto, hanno subito una verifica con modifiche per i rilievi di ordine costituzionale del presidente della Repubblica..

Cortei, varato il fermo preventivo dei soggetti pericolosi

Una scheda di sintesi del decreto sicurezza indica la novità del divieto di partecipazione a riunioni o ad assembramenti in luogo pubblico, dunque un fermo preventivo di 12 ore per le persone ritenute pericolose ai cortei o con precedenti specifici, divieto che sarà disposto dal giudice con la condanna per una serie di delitti, che vanno dall’attentato per finalità terroristiche o di eversione, a devastazione e saccheggio, passando per le lesioni contro agenti delle forze dell’ordine, sanitari o arbitri.

Decreto sicurezza approvato: fermo preventivo di 12 ore. Stretta sui coltelli. Le novità (foto Ansa-Blitzquotidiano)

Il questore, secondo la scheda, può prescrivere al condannato di comparire personalmente una o più volte, negli orari indicati, nell’ufficio o comando di polizia competente nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni su cui è disposto il divieto. Sono previste pene da 4 mesi a un anno per la violazione del divieto.

Tutela delle forze di polizia

“Per incrementare le tutele per i cittadini e anche per le Forze di polizia, il pubblico ministero, quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione (ad esempio: legittima difesa, adempimento di un dovere, uso legittimo delle armi, stato di necessità), procede all’annotazione preliminare, in separato modello – da introdursi con apposito decreto del ministro della giustizia del nome della persona cui è attribuito il fatto, disciplinando l’attività di indagine. Sono assicurate le garanzie difensive oggi conseguenti all’iscrizione nel predetto registro”. È quanto prevedono gli articolo 12 e 13 della scheda di sintesi della nuova bozza del decreto.

Divieto assoluto di portare lame e coltelli

Il “divieto assoluto di porto di strumenti con lama flessibile, acuminata e tagliente di lunghezza oltre i 5 centimetri, a scatto o a farfalla, di facile occultamento e di frequente utilizzo, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni”. Si prevede anche il “divieto di porto, se non per giustificato motivo, di strumenti dotati di lama affilata o appuntita di lunghezza superiore a 8 centimetri”, in questo caso punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Per entrambi i reati, il prefetto può applicare sanzioni amministrative accessorie: la sospensione fino a un anno della patente di guida e della licenza di porto d’armi o il divieto di conseguirli, nonché la comunicazione all’autorità giudiziaria competente e al questore. Se i fatti sono commessi da un minorenne, è prevista una sanzione amministrativa da 200 a 1.000 euro a carico di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

 

 

 

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Amedeo Vinciguerra