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Legittima difesa, cosa dice la legge italiana: cos’è il concetto di “proporzione rispetto all’offesa ricevuta”

La condanna a 14 anni e 9 mesi di Mario Roggero, il gioielliere che in Piemonte uccise nel 2021 due ladri in fuga in strada, dopo che questi avevano assalito e rapinato il suo negozio, ha riaperto il dibattito sulla legittima difesa, istituto giuridico previsto dall’ordinamento italiano. Si applica come causa di giustificazione, se ci sono determinate condizioni stabilite dalla legge, per fatti che altrimenti verrebbero considerati reati. Vediamo come funziona e quali sono gli articoli del Codice penale che la regolamentano.

“Difesa proporzionata all’offesa”

Il perimetro della legittima difesa è disciplinato dall’articolo 52 del Codice penale che prevede che “non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa“. Nel caso di Roggero sarebbe mancante proprio quest’ultimo vincolo che i vannacciani hanno proposto di abolire trovandosi davanti al “no” anche da parte della stessa maggioranza. Se venisse abolito significherebbe, come accade ora ad esempio in Paesi come gli Stati Uniti, che si potrebbe sparare contro chiunque tenti una rapina in casa o in un negozio indipendentemente dalla proporzionalità dell’offesa.

Il testo prosegue spiegando che “nei casi previsti dall’articolo 614 (quello che disciplina la violazione di domicilio, ndr), primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o la altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione”.

Foto Ansa

Questo articolo è stato riformato nel 2019 dal governo Conte I al fine di ampliare l’ambito di applicazione della normativa. Malgrado venga concessa al cittadino una forma di tutela che scatta nel momento in cui l’intervento delle forze dell’ordine non può arrivare in tempo utile, non siamo davanti ad un diritto illimitato: il testo fissa diverse condizioni affinché la difesa possa essere considerata legittima. E quali sono queste condizioni? La prima è che il pericolo sia “attuale”, cioè in corso oppure imminente. La seconda la necessità che “la difesa sia proporzionata all’offesa”: non è infatti consentito rispondere con una forza sproporzionatamente maggiore all’offesa che si è ricevuta come evidentemente accaduto nel caso di Roggero.

Cos’è la “difesa sempre legittima”

Nella riforma attuata nel 2019 dal governo Conte I, l’esecutivo appoggiato da Movimento 5 Stelle e Lega ha modificato la norma ampliando le tutele per chi si difende all’interno della propria abitazione oppure all’interno della propria struttura commerciale: nel farlo è stato introdotto il concetto di difesa “sempre legittima” ampliando l’ambito di applicazione della normativa. Sentenze successive hanno tuttavia ribadito che l’applicazione dell’articolo 52 del Codice penale rimane subordinata all’accertamento dei fatti. Rimane quindi necessario sempre rispettare i paletti fissati dalla legge anche quando ci si trova davanti al doversi difendere da un rischio incombente per sé stessi o per gli altri.

Lo stato di necessità e l’eccesso colposo

Oltre alla legittima difesa, la legge italiana regolamenta anche lo stato di necessità attraverso l’articolo 54 del Codice. Nel testo si legge che “non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo”.

C’è poi l’articolo 55 del Codice penale che disciplina l’eccesso colposo. Questo prevede che “quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo“.

Il “grave turbamento” e la non punibilità

Restando sempre nell’articolo 55 c’è la seconda parte che regolamenta il grave turbamento: “Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all’articolo 61, primo comma, n. 5) ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”.

Appare chiaro quindi che esistono diverse norme che regolamentano la legittima difesa. Norme che sono state applicate dai giudici nel caso di Roggero.

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Lorenzo Briotti