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Referendum Giustizia, dal quesito al colore della scheda: quando si vota e a che ora

Il quesito che gli italiani troveranno sulla scheda del referendum sulla Giustizia chiede di approvare o respingere una legge costituzionale che interviene sull’assetto della magistratura. La riforma riguarda sette articoli della Costituzione – gli articoli 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110 – e introduce la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, con la creazione di due Consigli superiori della magistratura e di una nuova Alta Corte disciplinare.

Dal quesito agli orari di voto

Nello specifico, agli elettori verrà posto il seguente quesito: “Approvate il testo della legge di revisione degli art. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare?”.

I seggi saranno aperti nella giornata di domenica 22 marzo, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì 23 marzo 2026, dalle ore 7 alle ore 15. Come spiegato dal Viminale, i dati sull’affluenza e i risultati del referendum saranno disponibili online su Eligendo e sull’app Eligendo Mobile. Come reso noto dal ministero dell’Interno, che sul proprio sito ha pubblicato il fac simile della scheda, quella che sarà consegnata agli elettori in occasione del referendum sulla riforma della Giustizia sarà di colore verde.

Referendum Giustizia, dal quesito al colore della scheda: quando si vota e a che ora (Fonte Ansa) – Blitz Quotidiano

Referendum Giustizia, le norme che verranno modificate

Articolo 87. Il Presidente della Repubblica presiede due Csm. La Carta oggi prevede un solo Consiglio superiore della magistratura: la proposta di riforma aggiunge che il Capo dello Stato presiede il Csm giudicante e il Csm requirente, i due nuovi organi che sostituiranno l’attuale Csm unico. In sintesi, si sancisce la separazione delle carriere anche al vertice dell’autogoverno delle toghe. Articolo 102, la separazione delle carriere entra in Costituzione. Il primo comma viene integrato con un passaggio in cui si stabilisce che le norme sull’ordinamento giudiziario devono disciplinare le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti. In questo modo la divisione delle carriere non sarà solo una scelta legislativa ma si trasforma in un principio costituzionale.

Con la modifica dell’articolo 104 cambia il sistema di selezione per il Csm. I componenti dei due Consigli, uno per i giudici, l’altro per i pm, non vengono più eletti, ma anzi vengono estratti a sorte da elenchi predisposti dal Parlamento e dalle magistrature. La riforma, inoltre, interviene anche sull’articolo 105 con la nascita dell’Alta Corte Disciplinare. Una struttura composta da 15 membri in parte laici e in parte magistrati, selezionati tramite nomina e sorteggio. In Csm per la competenza disciplinare.

All’articolo 106 viene ampliato il terzo comma: in tema di accesso alla Cassazione oltre a professori e avvocati, potranno essere chiamati anche magistrati requirenti con almeno 15 anni di servizio. La modifica dell’articolo 107 riguarda invece la inamovibilità legata al rispettivo Csm. Le decisioni su trasferimenti o sospensioni spettano al rispettivo Consiglio superiore, cioè quello della carriera di appartenenza. Infine, vi è una modifica terminologica apportata all’articolo 110: il Guardasigilli dovrà rapportarsi con “ciascun” Consiglio superiore.

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Giuseppe Avico