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Richieste asilo, la Ue ha smaltito più di 300mila domande in sei mesi, il 17% in meno dell’anno scorso

Sono state circa 332mila le domande di protezione internazionale presentate nei Paesi Ue e nei quattro Paesi associati nell’area Schengen nel primo semestre del 2026, il 17% in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Emerge dal rapporto dell’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo (Euaa). Si tratta del dato più basso registrato in un primo semestre dal 2021 e, escludendo gli anni della pandemia, del più basso dal 2019.

Il peso della transizione politica in Siria

Il calo riflette sia il cambio nella composizione delle nazionalità dei richiedenti, legato alla transizione politica in Siria, sia gli sforzi Ue nella cooperazione con i Paesi di origine e di transito.

Richieste asilo, la Ue ha smaltito più di 300mila domande in sei mesi, il 17% in meno dell’anno scorso (foto Ansa-Blitzquotidiano)

Le domande presentate da cittadini afghani, circa 39mila, sono diminuite del 7% su base annua, dopo l’impennata registrata alla fine del 2025, dovuta in larga parte a richieste ripetute presentate da donne afghane già presenti nell’Ue+.

In calo anche le domande provenienti dal Venezuela, circa 33mila, diminuite di quasi un terzo rispetto all’anno precedente: il 93% è stato presentato in Spagna. I cittadini del Bangladesh, con circa 20mila domande, si confermano invece tra le nazionalità più rappresentate, con un aumento del 13% rispetto allo stesso periodo del 2025.

Il tasso di riconoscimento

Nel primo semestre del 2026, il tasso di riconoscimento nell’Ue+ si è attestato al 31%. Meno di una decisione su tre adottate in prima istanza ha quindi portato alla concessione della protezione internazionale. Gli Stati dell’Ue+ hanno continuato a riconoscere più frequentemente lo status di rifugiato rispetto alla protezione sussidiaria.

Il nuovo regolamento sulle procedure di asilo, entrato in vigore il 12 giugno 2026, ha introdotto l’obbligo di ricorrere alle procedure di frontiera e di esame accelerato in determinati casi, rendendo il tasso di riconoscimento un elemento particolarmente rilevante nel nuovo quadro normativo.

In base alle nuove norme, quando ricorrono le condizioni previste, gli Stati membri devono applicare la procedura di frontiera e quella accelerata ai richiedenti provenienti da Paesi il cui tasso medio di riconoscimento in prima istanza nell’Ue è stato inferiore al 20% nell’anno precedente.

Le stesse procedure possono inoltre essere applicate ai cittadini di Paesi considerati sicuri e, quando ne ricorrono le condizioni, l’esame deve avvenire secondo la procedura accelerata.

 

Published by
Amedeo Vinciguerra