Badante lasciava anziano da solo di notte: condanna confermata in Cassazione

di Redazione Blitz
Pubblicato il 9 Dicembre 2013 - 18:42 OLTRE 6 MESI FA
Badante lasciava anziano da solo di notte: condanna confermata in Cassazione

Badante lasciava anziano da solo di notte: condanna confermata in Cassazione (foto Lapresse)

ROMA – Il badante aveva lasciato da solo l’anziano che doveva assistere. La sua condanna è stata confermata dalla Cassazione: un anno e mezzo di reclusione per il badante italiano di 49 anni che si era assunto l’impegno di assistere continuativamente un anziano del tutto paralizzato ricevendone in cambio l’intera pensione e che, invece, la sera se ne tornava a casa e lasciava che l’invalido dormisse da solo nella sua abitazione a Marsala.

Anche durante il giorno, in realtà, solo “saltuariamente” il badante, Vincenzo R., faceva visita al povero Giovan Battista A. e per questo comportamento negligente e non responsabile è stato condannato per abbandono di persona incapace. L’invalido, infatti, una sera del 2009 era caduto e si era fatto molto male tanto che in seguito le sue condizioni erano peggiorate fino alla morte.

Senza successo, l’uomo che si era incaricato di assisterlo ha sostenuto in Cassazione di non aver avuto nessun obbligo di prendersi cura dell’invalido e di non avere nemmeno alcuna specifica competenza professionale. Il badante aveva inoltre fatto presente di aver dato al vecchietto un telefonino cercapersone per le emergenze.

I supremi giudici – con la sentenza 49493 della Quinta sezione penale – gli hanno replicato che ai fini della condanna tutte le obiezioni avanzate sono “irrilevanti”. La Cassazione ha ritenuto “congruamente motivata” la pena inflittagli nel giugno 2012 dalla Corte di Assise di Appello di Palermo che aveva evidenziato come “lasciare sola in casa una persona nelle condizioni di Giovan Battista A., bisognevole di continua assistenza, soprattutto in tempo di notte, equivaleva ad abbandonarla”.

E poi “la pericolosità di tale situazione per l’integrità fisica della persona offesa era immediatamente percepibile anche in assenza di cognizioni specialistiche”. Quanto al cercapersone, “tale accorgimento non svolgeva comunque adeguata funzione preventiva dei rischi incombenti per l’incolumità di un soggetto privo della capacità di movimento”.