Olio d’oliva extravergine: dai marchi all’import, la legge per tutelare il “Made in Italy”

Pubblicato il 19 Dicembre 2012 - 14:05 OLTRE 6 MESI FA
Olio d’oliva extravergine (LaPresse)

ROMA – La tracciabilità: è un problema che riguarda anche l’olio d’oliva, soprattutto quello extravergine, un “made in Italy” spesso vittima di contraffazioni e scarsamente tutelato dalle normative europee. Da etichette più chiare e leggibili, al divieto di utilizzare marchi che possano creare inganno sulla provenienza del prodotto, alla scadenza, a norme di salvaguardia sull’import: sono diverse le novità della legge sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini (pdf), approvato in sede deliberante dalla Commissione agricoltura della Camera. Queste le novità previste dalla legge:

  • – modalità per l’indicazione nell’etichettatura dell’origine degli oli di oliva vergini con riferimento alla dimensione dei caratteri da utilizzare, alla loro visibilità e leggibilità, alla distinguibilità dagli altri segni grafici, al luogo di apposizione dell’indicazione;
  • -modalità operative alle quali gli assaggiatori dovranno attenersi;
  • -indicazioni dettagliate sulle pratiche commerciali che devono essere ritenute ingannevoli, come l’uso di informazioni che evocano zone di origine non corrispondenti a quelle effettive oppure le omissioni che possono ingenerare false convinzioni circa l’origine delle olive;
  • -disciplina dell’uso dei marchi di impresa, stabilendo i casi di illiceità, le conseguenze amministrative e le sanzioni nelle ipotesi di reato. Non possono costituire, infatti, oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni idonei ad ingannare il pubblico sulla provenienza geografica delle materie prime degli oli di oliva vergini. Introduce anche l’ipotesi di reato per l’illecito uso del marchio che sarà perseguito anche con sanzioni penali;
  • -Il provvedimento fissa anche il termine entro il quale il prodotto conserva, in adeguate condizioni di trattamento, le sue proprietà specifiche. Il termine non potrà superare i 18 mesi dalla data d’imbottigliamento;
  • – rivede le disposizioni sulle modalità di proposizione nei pubblici esercizi degli olii d’oliva vergini;
  • – precisa i poteri dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di intese restrittive della concorrenza nel mercato degli olii di oliva vergini;
  • – detta norme per evitare frodi connesse al regime agevolato di importazioni dall’esterno dell’Unione europea dei prodotti necessari per produrne altri, evitando doppie imposizioni a svantaggio dei produttori europei;
  • -obbliga gli uffici della sanità transfrontaliera a rendere accessibili le informazioni sull’origine degli olii extra vergini e delle olive ;
  • -la vendita sottocosto sarà consentita una sola volta l’anno;
  • -prevede la responsabilità amministrativa degli enti della filiera degli olii vergini d’oliva laddove alcuni reati siano commessi nel loro interesse;
  • -introduce ulteriori pene accessorie a carico dei condannati per un delitto di avvelenamento, contraffazione o adulterazione nel settore degli olii di oliva vergini.