Pensioni. Referendum anti-Fornero: perché Corte Costituzionale non lo ha ammesso

di Redazione Blitz
Pubblicato il 3 Febbraio 2015 - 12:23 OLTRE 6 MESI FA
Pensioni. Perché la Corte Costituzionale non ha ammesso referendum anti-Fornero

Pensioni. Perché la Corte Costituzionale non ha ammesso referendum anti-Fornero

ROMA – Perché la Corte Costituzionale non ha ammesso referendum anti-Fornero: non si abroga una legge di bilancio, quesito confuso. Il referendum che puntava ad abrogare la legge Fornero sulle pensioni è inammissibile per lo “stretto collegamento” di questa normativa con la legge di bilancio, che non può essere sottoposta a referendum, e per la “palese carenza di omogeneità del quesito”. Sono queste le motivazioni con cui la Corte Costituzionale, lo scorso 20 gennaio, ha bocciato il referendum contro la riforma delle pensioni, mandando su tutte le furie la Lega che lo aveva proposto.

Legge Fornero collegata strettamente alla legge di bilancio. Il referendum, dunque, viene in primo luogo bocciato “per motivi che attengono alla natura della normativa che si intende abrogare”, la quale è stata ritenuta “strettamente collegata” con l’ambito di operatività della legge di bilancio, che, secondo l’art. 75 della Costituzione, non può essere abrogata con referendum.

La Consulta (è il palazzo sede della Corte di fronte al Quirinale) infatti evidenza come l’art. 24 del decreto legge n. 201 del 2011, oggetto del referendum, “si compone di una variegata serie di ‘disposizioni in materia di trattamenti pensionistici’, relativa ai settori del lavoro sia pubblico che privato, sia subordinato che autonomo e dei liberi professionisti”; disposizioni “che attengono sia alla ‘nuova’ pensione di vecchiaia che a quella ‘anticipata’”, che “contemplano misure concernenti la contribuzione di solidarietà e il blocco della perequazione automatica delle pensioni”, nonché l’istituzione di un “Fondo” per l’occupazione giovanile e delle donne e che disciplinano, tra l’altro, la tassazione delle indennità di fine rapporto.

Si tratta di un complesso normativo, rileva la Consulta, che rientra nella categoria delle cosiddette “leggi di bilancio”. Categoria alla quale sono riconducibili quelle leggi che “presentino ‘effetti collegati in modo così stretto all’ambito di operatività’ delle leggi di bilancio, da essere sottratte a referendum, diversamente dalle altre innumerevoli leggi di spesa”.

Questo “stretto collegamento” è ravvisabile nel caso della legge Fornero, anche se questa – come hanno obiettato i promotori del referendum – è successiva alla legge di bilancio: secondo la Consulta, infatti, “il ‘collegamento’, agli effetti della inammissibilità del referendum, ben può riferirsi anche a provvedimenti successivi alla legge di bilancio, ove formalmente e sostanzialmente correttivi o integrativi della stessa, che si rendano necessari per l’equilibrio della manovra finanziaria”.

Come nel caso, appunto, della legge Fornero che ha tra l’altro abrogato la norma sull’elevazione del requisito anagrafico a 67 anni per chi matura il diritto al pensionamento dal 2026, incidendo così “su un aggregato importante della manovra”.

“Palese carenza di omogeneità del quesito”. Il secondo motivo di inammissibilità del referendum (“a sua volta decisivo”) è costituito dalla “palese carenza di omogeneità del quesito”. Il referendum si propone infatti di abrogare l’intero art. 24 del decreto n. 201 del 2011 che, come visto, contiene “una pluralità di fattispecie differenziate, sia in relazione alle forme di pensione, sia con riguardo alla pluralità delle categorie di soggetti interessati”.

E non solo. Secondo la Consulta si tratta di un “aggregato indivisibile di norme”, di fronte al quale “l’elettore si troverebbe a dover esprimere un voto bloccato su una pluralità di atti e disposizioni diverse”, con “conseguente compressione della propria libertà di convincimento e di scelta”.