Pensionati, giornalisti e Legge di Stabilità per il 2014: gli articoli

di Franco Abruzzo
Pubblicato il 25 Ottobre 2013 - 10:22 OLTRE 6 MESI FA
Pensionati, giornalisti e Legge di Stabilità per il 2014: gli articoli

EQnrico Letta ce lha con i pensionati e con i giornalisti

Pensionati e Legge di Stabilità per il 2014. Ritengo utile riportare gli articoli che interessano pensionati e giornalisti.

Art. 9. Rifinanziamento esigenze indifferibili e ulteriori finanziamenti

E’ istituito un fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria con dotazione di 50 milioni di euro per il 2014, 40 milioni di euro per il 2015 e 30 milioni di euro per il 2016 destinato:

a) all’incentivazione all’avvio di nuove imprese editoriali attribuendo 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016;

b) al sostegno alle ristrutturazioni aziendali e agli ammortizzatori sociali attribuendo 30 milioni di euro per il 2014, 20 milioni di euro per il 2015 e 10 milioni di euro per il 2016.

Al fine di rimborsare le somme versate all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 116 del 2013, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione di 80 milioni di euro per l’anno 2014.

Articolo 12 (Razionalizzazione della spesa previdenziale)

Deindicizzazione pensioni per il triennio 2014-2016

1. Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è riconosciuta:

a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

b) nella misura del 90 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

c) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Il comma 236 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è soppresso.

 Regole di liquidazione della buonuscita dei dipendenti pubblici

1. Con effetto dal 1° gennaio 2014 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data:

a) all’articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: “90.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “50.000 euro”, le parole: “150.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “100.000 euro” e le parole: “60.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “50.000 euro”;

b) all’articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni con legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 2, primo periodo, le parole “decorsi sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “decorsi dodici mesi”.

2. Resta ferma l’applicazione della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del presente comma per i soggetti che hanno maturato i relativi requisiti entro il 31 dicembre 2013.

Contributo di solidarietà per le pensioni elevate

A decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori 100.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, al fine di concorrere alla salvaguardia dei diritti previsti dall’ordinamento per i soggetti di cui all’articolo 1, commi 231 e 233, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro. Ai fini dell’applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l’anno considerato. L’INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l’effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie.

IN ALTERNATIVA:

A decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori all’importo di 15 volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie di appartenenza, con la finalità di concorrere al mantenimento dell’equilibrio del sistema pensionistico, pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino all’importo di 23 volte il trattamento minimo INPS, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente l’importo di 23 volte il trattamento minimo INPS e al 15 per cento per la parte eccedente l’importo di 31 volte il trattamento minimo INPS. Ai fini dell’applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l’anno considerato. L’INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l’effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle gestioni previdenziali obbligatorie di appartenenza, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 7, comma 2 della presente legge. (si intende riferirsi alla norma c.d. salvaguardati)

 Requisito reddituale per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento

Nelle more di una complessiva revisione degli istituti assistenziali, con effetto dal 1° gennaio 2014, all’articolo 1, comma 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, dopo le parole “a seguito di istanza presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età” sono aggiunte le seguenti: ”, a condizione che il soggetto possieda redditi personali assoggettabili all’imposta sul reddito delle persone fisiche di importo annuale pari o inferiore a 60.000 euro, se non coniugato, ovvero, se coniugato, non legalmente ed effettivamente separato, redditi cumulati con quelli del coniuge di importo pari o inferiore a 80.000 euro. I limiti reddituali di cui al presente comma sono annualmente rivalutati sulla base della percentuale di variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intercorsa nell’anno precedente. Per coloro che risultano possessori di redditi assoggettabili all’imposta sul reddito delle persone fisiche inferiori a quelli di cui al presente comma l’indennità è corrisposta in misura tale che, considerando l’importo della stessa, non comporti un reddito complessivo superiore ai predetti limiti.”

6. Per i soggetti che, a seguito di istanza presentata ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, siano titolari di indennità già in godimento alla data di cui al comma 5 ovvero già concessa con decorrenza anteriore alla predetta data, se in possesso di redditi personali assoggettabili all’imposta sul reddito delle persone fisiche superiori a 60.000 euro, se non coniugati, ovvero se coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, in possesso di redditi cumulati con quelli del coniuge di importo superiore a 80.000 euro, non opera, finché permane tale condizione, il meccanismo di rivalutazione automatica delle prestazioni.

18 comma 5 – Contributo 3% – vedere pag. 52 del disegno legge e pag. 70 Relazione

5. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016. Ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000 euro rilevano anche i trattamenti pensionistici di cui all’articolo 12, comma 4, della presente legge, fermo restando che su tali trattamenti il contributo di solidarietà di cui al primo periodo non è dovuto.