Concorso assunzioni Rai, Cassazione: il Tar non è competente

Pubblicato il 23 Dicembre 2011 - 18:47 OLTRE 6 MESI FA

ROMA – La Rai ''anche se fortemente caratterizzata'' da ''peculiari aspetti e tuttora in mano pubblica, resta pur sempre una societa' per azioni'' e, dunque, in materia di concorsi o selezioni per il personale, qualora sorgano controversie, non e' assoggettata al rispetto dei procedimenti amministrativi e alla sottoposizione al giudizio del Tar e del Consiglio di Stato, come se fosse un ministero, ma al giudizio della magistratura ordinaria. Lo sottolineano le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 28329).

Con questa decisione la Suprema Corte ha accolto il ricorso di Viale Mazzini che contestava la competenza del Tar e del Consiglio di Stato ad occuparsi dei ricorsi presentati dai giornalisti precari residenti nel Lazio esclusi dal bando con il quale, il primo settembre del 2010, veniva indetta una ''selezione'' riservata a giornalisti professionisti da utilizzare, per future esigenze, con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato purche' non residenti nel Lazio.

Al bando risposero 1500 giornalisti da tutta Italia e, alcuni, tra gli esclusi, anche con l'appoggio del Codacons, si rivolsero al Tar del Lazio sostenendo che il bando violava i principi comunitari sulla libera circolazione dei beni e delle persone, ed era affetto da ''eccesso di potere per manifesta irragionevolezza''.

Il Tar si dichiarava incompetente e la stessa cosa fece anche il giudice del lavoro di Roma che rifiuto' di offrire la tutela dei provvedimenti di urgenza alla 'pattuglia' dei laziali. Il Consiglio di Stato, invece, come giudice amministrativo di appello, smenti' il Tar e accolse nel novembre del 2010 la richiesta degli esclusi di essere, in via cautelare, ammessi alla selezione. Contro questa ordinanza ''affermativa della giurisdizione del giudice amministrativo'' la Rai si è rivolta alla Cassazione sostenendo che il titolare era il giudice ordinario.

''La riserva della giurisdizione del giudice amministrativo in materia di procedure concorsuali – conclude la Cassazione – presuppone la finalita' della instaurazione di un rapporto di lavoro pubblico, seppure contrattualizzato, alle dipendenze di una pubblica amministrazione e non puo' affatto configurarsi in funzione della insorgenza di un rapporto di lavoro privato alle dipendenze di una societa' per azioni'', come e' Viale Mazzini.