Giornalisti: Corte europea sdogana telecamere nascoste se c’è interesse generale

di Redazione Blitz
Pubblicato il 27 Febbraio 2015 - 14:08 OLTRE 6 MESI FA
Giornalisti: Corte europea sdogana telecamere nascoste se c'è interesse generale

Giornalisti: Corte europea sdogana telecamere nascoste se c’è interesse generale

ROMA – Giornalisti: Corte europea sdogana telecamere nascoste se c’è interesse generale. La Corte europea dei diritti dell’uomo considera legittimo l’uso di telecamere nascoste da parte dei giornalisti se la questione denunciata nell’esercizio della professione è di interesse generale. In particolare la pronuncia della Corte (“Haldimann e altri contro Svizzera”, segnalata dal blog di Marina Castellaneta) ha dato ragione ai giornalisti che vi avevano ricorso e censurato la Svizzera che li aveva condannati: il servizio incriminato era servito a denunciare pratiche contrarie all’interesse dei consumatori da parte nella vendita di polizze assicurative.

Per documentare pratiche contrarie ai consumatori nella vendita di polizze assicurative, una giornalista si era finta cliente e aveva registrato un breve colloquio con un broker. Il filmato era andato in onda nel corso di un reportage. I giornalisti dell’emittente televisiva erano stati condannati in sede penale a una sanzione pecuniaria. Una conclusione in contrasto con l’articolo 10 della Convenzione europea.

E’ vero – riconosce Strasburgo – che c’è stata un’ingerenza nella vita del broker che non era, per di più, un personaggio pubblico, ma i giornalisti hanno messo in primo piano l’interesse della collettività a ricevere informazioni su una questione di rilievo generale, cercando di rispettare le regole deontologiche anche rendendo non riconoscibile l’agente assicurativo.

Certo, la televisione ha un effetto più immediato e potente della stampa scritta, ma non vi era alcun segno distintivo utile a identificare il broker. I giornalisti avevano avuto, poi, l’accortezza di incontrare l’agente in un luogo diverso rispetto agli uffici dell’assicurazione e gli avevano dato la possibilità di intervenire nel corso della trasmissione, segno di voler rispettare le regole deontologiche.

Il servizio, inoltre, non era focalizzato sull’agente e non mirava a formulare critiche sulla sua persona, ma era incentrato sulle pratiche commerciali di una categoria professionale. Senza trascurare un altro aspetto – scrive la Corte – ossia che la veridicità delle informazioni non è mai stata contestata.

E’ vero che c’è stata un’ingerenza nel diritto garantito dall’articolo 8 della Convenzione europea ossia il diritto al rispetto della vita privata ma questa non è stata di particolare gravità con la conseguenza che la sua tutela non può certo occultare l’interesse pubblico alla notizia oggetto del servizio televisivo che era la protezione dei consumatori, tema molto importante. (Blog di Marina Castellaneta – Notizie e commenti sul diritto internazionale e dell’Unione Europea)