Divorzio, Cassazione rivoluzione: “Per l’assegno non conta il tenore di vita”

di redazione Blitz
Pubblicato il 10 Maggio 2017 - 22:52| Aggiornato il 11 Maggio 2017 OLTRE 6 MESI FA
Divorzio, Cassazione rivoluzione: "Per l'assegno non conta il tenore di vita"

Divorzio, Cassazione rivoluzione: “Per l’assegno non conta il tenore di vita”

ROMA – Il matrimonio non è più la “sistemazione definitiva”. Lo ha stabilito la Cassazione che con la sentenza n. 11504/17 dà il via a una rivoluzione copernicana sull’assegno di divorzio. Fino ad oggi, con oltre 30 anni di indirizzo costante, il mantenimento era collegato al parametro del “tenore di vita matrimoniale”, una pietra miliare che ora viene rispedita in soffitta, lasciando il posto a un “parametro di spettanza”. Significa che per stabilire l’entità dell’assegno ci si baserà su una valutazione dell’indipendenza o dell’autosufficienza economica dell’ex coniuge che lo richiede. Sposarsi, sentenzia la Suprema Corte, è un “atto di libertà e autoresponsabilità” e non la “sistemazione definitiva”.

Con la sentenza, relativa al divorzio tra un ex ministro e una affascinate imprenditrice, i supremi giudici hanno respinto il ricorso con il quale la ex moglie chiedeva l’assegno di divorzio già negatole con verdetto emesso dalla Corte di Appello di Milano nel 2014 che aveva ritenuto incompleta la sua documentazione dei redditi e valutato che l’ex marito dopo la fine del matrimonio aveva subito una “contrazione” dei redditi.

Secondo i giudici della Cassazione il mantenimento “non va riconosciuto a chi è indipendente economicamente”. Ovvero, possiede redditi, patrimonio mobiliare e immobiliare, “capacità e possibilità effettive” di lavoro personale e “la stabile disponibilità” di un’abitazione.

Ad avviso della Cassazione, quindi la decisione milanese deve essere corretta in motivazione perché a far perdere il diritto all’assegno alla ex moglie non è il fatto che si suppone abbia redditi adeguati, ma la circostanza che i tempi ormai sono cambiati e occorre “superare la concezione patrimonialistica del matrimonio inteso come sistemazione definitiva” perchè è “ormai generalmente condiviso nel costume sociale il significato del matrimonio come atto di libertà e di autoresponsabilità, nonché come luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita, in quanto tale dissolubile”.

“Si deve quindi ritenere – conclude la Cassazione – che non sia configurabile un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell’ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale”.

Per i matrimonialisti si tratta di una sentenza che “rivoluziona il diritto di famiglia”. L’avvocato Gian Ettore Gassani, presidente dell’associazione degli avvocati matrimonialisti, afferma: “Viene spazzato via un principio sancito nel 1970 dalla legge 898 che ha introdotto il divorzio in Italia. Si tratta quindi di un terremoto giurisprudenziale in linea con gli orientamenti degli altri Paesi europei nei quali l’assegno divorzile dipende essenzialmente dai patti prematrimoniali”.