Pensione di reversibilità, la Cassazione: “Non spetta ai conviventi”

di redazione Blitz
Pubblicato il 10 Novembre 2016 - 07:32 OLTRE 6 MESI FA
Pensione di reversibilità, la Cassazione: "Non spetta ai conviventi"

Pensione di reversibilità, la Cassazione: “Non spetta ai conviventi”

ROMA – Niente pensione di reversibilità al convivente more uxorio, quello cioè sopravvissuto al partner deceduto senza aver mai contratto matrimonio. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione lavoro, respingendo il ricorso di un uomo che chiedeva l’accesso alla reversibilità per la pensione di inabilità riconosciuta alla defunta compagna.

Clicca qui per scaricare la motivazione integrale della sentenza n. 22318/2016 della Cassazione.

Nella sentenza non si fa alcun riferimento alla recente legge sulle unioni civili, che equipara per molti aspetti le coppie di fatto a quelle coniugate. Come riporta Lucia Izzo sul sito giuridico Studio Cataldi, i supremi giudici si limitano a confermare la sentenza di Appello, a sua volta confermativa di quella di primo grado.

Per tutti e tre i gradi di giudizio all’uomo è stata negata la quota parte pensionistica della convivente perché, spiegano i giudici, non prevista dall’attuale sistema previdenziale. La mancata inclusione dei conviventi, tra i soggetti beneficiari del trattamento pensionistico trova, secondo la Cassazione, giustificazione nel collegamento dello stesso a un rapporto giuridico preesistente (il matrimonio) che è assente nel caso in questione.

Spiega lo Studio Cataldi:

Inutile per l’uomo dolersi dell’esclusione della riconoscibilità della pensione di reversibilità al convivente more uxorio, evidenziando che attraverso lo strumento interpretativo l’autorità giudiziaria può, in armonia con lo sviluppo sociale e nel rispetto dei parametri costituzionali, oltrepassare ciò che non è specificamente previsto, offrendo a tutti gli individui forme di tutela e garanzia nel godimento dei diritti e nell’esplicarsi dei doveri.

Oltre a non aver per oggetto una specifica denunzia di violazione di legge, il motivo è inammissibile: come correttamente affermato dai giudici della Corte d’Appello, l’attuale sistema previdenziale non prevede una pensione di reversibilità in favore del convivente more uxorio e la convivenza rileva nel nostro ordinamento ad altri fini.

Il rispetto dell’art. 29 della Costituzione, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale, impedisce un’assimilazione totale tra il convivente more uxorio ed il coniuge, cui solo compete la pensione di reversibilità in virtù di un effettivo rapporto giuridico preesistente.

Col secondo motivo il ricorrente si è spinto al punto di affermare l’illegittimità costituzionale dell’art. 13 del Regio decreto-legge n. 636 del 14.4.1939, convertito con modificazioni nella legge 6.7.1939 n. 1272 e successive modifiche, in relazione agli artt. 2 e 3 della Costituzione, nella parte in cui non include tra i beneficiari della pensione di reversibilità il convivente more uxorio nonché in relazione all’art. 117 Cost., per il combinato disposto degli artt. 8 e 14 e dell’art. 1 del Protocollo n. 1 e dell’art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Tuttavia, anche se il principio di uguaglianza nel nostro ordinamento e in quello comunitario impone di disciplinare in maniera analoga situazioni analoghe e in maniera diversa situazioni diverse, la Convenzione Europea, nell’affermare in via di principio l’inesistenza di differenze tra la famiglia legittima e quella di fatto, ha perseguito lo scopo precipuo di eliminare discriminazioni afferenti i diritti fondamentali della persona, fra i quali non può ricomprendersi il diritto alla pensione di reversibilità.

[…] Nemmeno può dirsi violato il principio di tutela delle formazioni sociali in cui si sviluppa la persona umana in quanto la riferibilità dei suddetto principio alla convivenza di fatto “purché caratterizzata da un grado accertato di stabilità”, più volte affermata dalla Cassazione, non comporta un necessario riconoscimento al convivente dei trattamento pensionistico di reversibilità (che non appartiene certo ai diritti inviolabili dell’uomo presidiati dall’art. 2 Cost.).