Scuole, il Tar annulla l’ordinanza di chiusura a Messina. Ricorsi anche a Palermo e Agrigento

di Redazione Blitz
Pubblicato il 13 Gennaio 2022 - 16:06 OLTRE 6 MESI FA
Scuole Tar Messina

Scuole, il Tar annulla l’ordinanza di chiusura a Messina. Ricorsi anche a Palermo e Agrigento (foto ANSA)

Il Tar di Catania ha accolto l’istanza del comitato “Scuola in presenza” sospendendo l’efficacia dell’ordinanza del sindaco di Messina Cateno De Luca con la quale aveva sospeso fino al 23 gennaio la didattica in presenza nelle scuole di tutto il territorio.

Il presidente del tribunale amministrativo regionale, Daniele Burzichelli, ha accolto il ricorso presentato dal Comitato scuola in presenza presieduto da Cesare Natoli. Pertanto, dopo la prima giornata di oggi in Dad, da domani 14 gennaio gli studenti torneranno in presenza. A presentare l’istanza sono stati gli avvocati Armando Hyerace, Massimo Nicola Marchese e Aurelio Rundo Sotera.

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Intanto, fa sapere La Sicilia, un gruppo di cittadini palermitani, tra i quali diversi avvocati e magistrati, ha impugnato davanti al Tar di Palermo le ordinanze con cui i sindaci del capoluogo siciliano e di Agrigento hanno disposto la chiusura delle scuole in contrasto con le indicazioni del Governo. 

I ricorrenti, rappresentati dall’avvocato Fabrizio Dioguardi, sostengono innanzitutto che il decreto legge con cui l’esecutivo il 7 gennaio ha disciplinato l’attività scolastica in tempo di pandemia al fine di “prevenire il contagio” e di garantire la scuola “in presenza”, “esclude che possa restare spazio per l’emanazione di ordinanze contingibili che vengano a regolare diversamente i medesimi settori di attività e che – stante la loro astratta natura ‘contingibilè – presuppongono che non sia possibile individuare una diversa “regola” della fattispecie”. 

“Le ordinanze emergenziali – si legge nel ricorso – si giustificano nell’ordinamento solo ove ricorra, oltre all’urgenza, la mancanza di altra regola che abbia previsto la fattispecie e l’abbia regolata”. “Non residua spazio alcuno per disciplinare diversamente l’attività scolastica in stato di emergenza sanitaria, in quanto interamente e minutamente regolata dalle disposizioni di rango primario, tenuto conto che la scelta del livello di tutela dell’interesse primario alla salute, individuale e collettiva, e il punto di equilibrio del bilanciamento tra diversi valori è già stata operata, appunto, a livello di normazione primaria, dal legislatore nazionale, che ha operato una scelta libera ad esso rimessa e insindacabile dal giudice”, spiega il ricorso.

Per i ricorrenti inoltre il provvedimento amministrativo dei sindaci è illegittimo perchè la legge nazionale dispone la chiusura delle scuole solo in zone rosse o arancioni e previo parere dell’ASP. E la Sicilia al momento non è classificata zona rossa o arancione.