Contanti. Fatture, pagamenti, prelievi, caparre: quando e quanto si può

di Redazione Blitz
Pubblicato il 20 Gennaio 2018 - 07:00 OLTRE 6 MESI FA
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Contanti. Fatture, pagamenti, prelievi, caparre: quando e quanto si può

ROMA – Contanti. Fatture, pagamenti, prelievi, caparre: quando e quanto si può. Dal 2018 il limite all’uso dei contanti è fissato a 3000 euro in base alla nuova normativa antiriciclaggio, 1000 euro (cioè 999,99 euro) per money trasfer e assegni. Ma la casistica è enorme: prelievi, fatture, caparre, compro oro…

Per questo il Dipartimento del Tesoro ha fornito un catalogo completo delle transazioni finanziarie (sul sito FAQ – Prevenzione dei Reati Finanziari), ripreso anche dal Sole 24 Ore. Per esempio: è possibile prelevare o versare in banca denaro contante di importo pari o superiore a 3.000 euro (perché non è un trasferimento a soggetti terzi).

Caparre. Sì al pagamento in contanti inferiore a 3mila euro come caparra per una fattura di importo superiore a quella cifra. Ammesso anche il pagamento misto in contanti (purché non sia pari o superiore a 3mila euro) e per la parte residua con strumenti tracciabili per operazioni di valore superiore al limite del cash.

Fatture superiori a 3mila euro. A fronte della richiesta di una somma superiore al limite di legge è possibile pagare parte in contanti e parte in assegno.

Compro oro. Le operazioni, di importo pari o superiore a 500 euro, devono essere effettuate esclusivamente attraverso l’utilizzo di mezzi di pagamento, diversi dal contante, che garantiscano la tracciabilità .

Canoni di locazione. La norma che vietava il pagamento dell’affitto in contanti per le unità familiari, ad esclusione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e locazioni commerciali, in realtà non è mai entrata in vigore.

L’esclusione del cumulo. «Il pagamento di una fattura d’importo complessivo pari o superiore a 3mila euro, effettuato mediante l’emissione di più assegni bancari muniti dell’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e, se d’importo pari o superiore a 1.000 euro, della clausola di non trasferibilità, non determina il cumulo possibile oggetto di sanzione». In una simile circostanza, infatti, gli assegni non sono tra loro cumulabili in quanto si tratta di mezzi di pagamento che, a differenza del contante ovvero dei titoli al portatore, lasciano traccia dell’operazione sia presso la banca in cui sono tratti sia presso quella che procede alla negoziazione. (Giovanni Parente, Il Sole 24 Ore)