Retributivo: salta il tetto dei 40 anni. Da gennaio solo contributivo

Pubblicato il 26 Gennaio 2012 - 09:27 OLTRE 6 MESI FA

ROMA – Anche per chi ha almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 e la cui pensione veniva liquidata finora con il retributivo, dal 2012 le anzianità contributive saranno liquidate con il sistema contributivo. Il 31 dicembre 2011 è l’ultima scadenza pagata con il sistema retributivo. Un vantaggio per chi avrà liquidata la pensione con più di 40 anni di contributi: in questo caso, il cambio di regole della riforma senza il tetto dei 40 anni appunto, alzerà l’assegno facendo rientrare nel calcolo anche gli anni dopo il 40esimo, “ignorati” dal retributivo.

Il periodo preso in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile, e la percentuale massima sulla quale calcolare l’importo della pensione, introdotti dal DPR 488/1968, hanno subito nel tempo modifiche, partendo dal 1° maggio 1968 con il 65% per arrivare dal 1° luglio 1982 all’80%. Il governo si è quindi posto la questione se al retributivo, con massimo 40 anni, si potevano aggiungere anche gli anni successivi al 31 dicembre 2011 da calcolare con il sistema contributivo, sforando quindi quelle percentuali.

Il nuovo criterio di calcolo, introdotto dall’articolo 24, comma 2, della legge 214/2011 risolve la questione. L’Inps ha diramato in proposito il messaggio 1405 che perfeziona la comunicazione e fornisce le istruzioni del caso. Riguardo ai requisiti per l’accesso alla pensione per i dipendenti, sia per quella di vecchiaia sia quella di anzianità, è sempre necessaria la cessazione del rapporto di lavoro. Requisito non previsto per gli autonomi.

Con l’abolizione delle le finestre mobili, dal 2012 le pensioni di vecchiaia e anticipate decorreranno dal mese successivo a quello di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi. Viene inoltre sottolineato che l’articolo 24, comma 6, prevede in generale 20 anni di contributi per accedere alla pensione di vecchiaia e che il requisito, oltre a quello anagrafico, sono da intendersi estesi anche alla pensione di vecchiaia contributiva dal 1° gennaio 2012.