Diritto d’asilo, la sanatoria del dl rilancio non può imporre la rinuncia, Conte chiarisca

di Antonio Buttazzo
Pubblicato il 9 Giugno 2020 - 07:00 OLTRE 6 MESI FA
Diritto d'asilo, la sanatoria del dl rilancio non può imporre la rinuncia, Conte chiarisca

Diritto d’asilo, la sanatoria del dl rilancio non può imporre la rinuncia, Conte chiarisca

Nel 1990, caduto il muro di Berlino, un ispirato Claudio Martelli ha dato il suo nome ad una legge (n.39/90). Con essa, dopo 50 anni, si proponeva di dare attuazione all’art.10 della Costituzione in materia di protezione internazionale.

La legge è conosciuta più come la prima maxi sanatoria di stranieri irregolari. Ma in realtà all’articolo 1 eliminava la limitazione geografica esistente fino allora. Essa prevedeva infatti il riconoscimento dello status di rifugiato politico solo ai fuoriusciti dai Paesi dell’Europa orientale comunista. Abolendola, di fatto si applicava il principio dell’universalità della protezione umanitaria, prevista dalla Convenzione di Ginevra.

Non che prima in Italia non vi fossero dei rifugiati politici. Ma erano protetti dall’Onu, che se ne faceva carico anche economicamente. Non dal governo italiano.

La dissoluzione del socialismo in Europa ha reso anacronistica la distinzione tra soggetti aventi diritto alla protezione umanitaria sulla base della provenienza geografica. Diritti del resto riconosciuti soprattutto sulla base di scelte politiche dell’Italia e dalla sua ispirazione filo Atlantica.

I principi per il riconoscimento sono divenuti dunque quelli sanciti dall’art. 10 della Costituzione. “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge”.

Indipendentemente da dove esso provenga. Diversi sono stati poi in seguito gli interventi legislativi in tema. Dalla Turco-Napolitano fino ai decreti sicurezza di Salvini.

Ma mai si è dubitato della natura giuridica del diritto dello straniero ad essere protetto alle condizioni di legge. Si tratta di un diritto soggettivo, inalienabile e tutelabile in via giurisdizione.

Fino adesso.

Se non che, la recente sanatoria (art.103 D.l. Rilancio) ha introdotto una pericolosa deroga a questi principi.

Non è chiaro infatti se l’accesso alla regolarizzazione comporti automaticamente la rinuncia alla domanda di protezione internazionale.

Certo è che la piattaforma Vestanet, per la gestione della posizione di soggiorno dei richiedenti protezione internazionale, non consentirebbe la “coesistenza” della procedura con il rilascio di soggiorno ad altro titolo, quale quello dovuto ai richiedenti asilo.

Con la spiacevole conseguenza per l’interessato di dover optare per una delle due possibilità. Con il rischio che, se la domanda di regolarizzazione non fosse accolta il richiedente vedrebbe frustrata la possibilità di richiedere la protezione umanitaria. Che invece è un vero e proprio diritto soggettivo.

Nel silenzio della norma ciò non dovrebbe essere permesso.

Sarebbe pertanto il caso che il Governo chiarisse.

Che esistano in seno all’Esecutivo componenti poco in sintonia con la scelta di regolarizzazione degli stranieri e soprattutto che costoro perseguano il fine di comprimere l’area di esercizio dei diritti costituzionali, non è un mistero.