Tasse e divieti: il genio italiano per le leggi che non si applicano

di Salvatore Sfrecola
Pubblicato il 1 Settembre 2012 - 08:44 OLTRE 6 MESI FA

Le sanzioni amministrative sono un piccolo quanto deprecabile capolavoro del genio giuridico italiano piegato alla politica,  un esempio di quel modo di fare “leggi all’italiana”, espressione che ci dovrebbe offendere inanzi tutto come cittadini, giuristi e non solo.

È infatti un concentrato di ambiguità che fa poco onore al legislatore italiano, come spesso accade, equivoco quando si tratta di adottare i meccanismi che devono rendere efficace una sanzione. Sembra cioè che le leggi si facciano per soddisfare una parte della popolazione e si rendano inapplicabili per accontentare l’altra parte, quella che i divieti non li vuole.

Sono riflessioni che vengono spontanee leggendo le ambizioni punitrici del ministro della Salute Renato Balduzzi. Anche se il decreto anti bollicine non appare in queste ore avviato a grandi destini, puè essere una occasione per mettere in fila alcuni ragionamenti.

Le sanzioni amministrative, istituite in vari settori, anche con riguardo a materie già oggetto di disciplina penale, non hanno fin qui fatto buona prova. Se si escludono, infatti, le sanzioni in materia di violazione del Codice della strada, la farraginosità del meccanismo di accertamento, di istruttoria e di irrogazione delle sanzioni, soggette a varie impugnazioni, non è assolutamente efficace. Qualcuno ricorderà, al riguardo, la notizia, di alcuni anni fa, che presso molte prefetture erano state prescritte sanzioni amministrative per molti miliardi. Non era colpa naturalmente dei prefetti e dei loro collaboratori, forse del numero insufficiente di funzionari addetti a curare la materia. Ma è stata indubbiamente conseguenza della complessità del procedimento.

Ma il capolavoro è costituito dal divieto di fumo. C’era una volta  la legge 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico), seguita dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), dove all’art. 51 (Tutela della salute dei non fumatori), si vieta di fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:

a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;

b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

Il comma 5 stabilisce che alle infrazioni al divieto “si applicano le sanzioni di cui all’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come sostituito dall’articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448”.

Norma severissima che prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 ad euro 250; la misura della sanzione e’ raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. E via di seguito aggravanti varie da far valere ai sensi dell’art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) il quale prevede che qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l’agente che ha accertato la violazione… deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all’ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.

La violazione, quando sia possibile, deve essere contestata immediatamente al trasgressore, il quale è ammesso a pagare il minimo della sanzione nelle mani di chi accerta la violazione (art. 8).

Se non sia avvenuta la contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti in Italia entro il termine di trenta giorni dall’accertamento.

Qualora il pagamento non avvenga immediatamente, il trasgressore può provvedervi, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di contestazione o della notificazione, anche a mezzo di versamento in conto corrente postale nel luogo e con le modalità indicate nel verbale di contestazione della violazione.

Ai se3nsi dell’art. 9 i soggetti legittimati ad accertare le infrazioni, ai sensi delle norme richiamate dall’articolo 2 della presente legge, qualora non abbia avuto luogo il pagamento di cui all’art. 8, presentano rapporto al prefetto con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni.

Il prefetto, se ritiene fondato l’accertamento, sentiti gli interessati ove questi ne facciano richiesta entro quindici giorni dalla scadenza del termine utile per l’oblazione, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione entro i limiti, minimo e massimo, stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese per le notificazioni, all’autore della violazione.

L’ingiunzione prefigge un termine per il pagamento stesso, che non può essere inferiore a trenta giorni e superiore a novanta giorni dalla notificazione.

L’ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Contro di essa gli interessati possono proporre azione davanti al pretore del luogo in cui è stata accertata la violazione entro il termine massimo prefisso per il pagamento.

Salvo quanto è disposto dall’articolo 9, l’art. 10 prevede che decorso il termine prefisso per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute, su richiesta della Amministrazione della sanità procede l’Amministrazione finanziaria, mediante esecuzione forzata con la osservanza delle norme del testo unico approvato con R.D. 14 aprile 1970, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.

Pochi, al di fuori degli addetti ai lavori, hanno probabilmente mai provato a leggere il complesso delle norme come le ho riportate sopra, tutte assieme. Chi sia riuscito ad arrivare in fondo, non può non provare un senso di confusione e di disagio, di fronte a un meccanismo tanto farraginoso che credo sia difficile non da superare da eguagliare.

In ossequio al linguaggio del tempo, qualcuno potrebbe definire la catena di norme di cui sopra come sistema “garantista”, che però non credo regga alla prova del buon senso. Non solo, ma nemmeno alla prova dell’utilità sociale: come può un simile meccanismo assicurare l’efficacia di una minacciata sanzione, quale invece dovrebbe, per definizione, essere lo scopo della norma?