Ddl Lavoro, non ci sarà il licenziamento a voce. Il ministero: “Resta vietato”

Pubblicato il 18 Maggio 2010 - 18:43 OLTRE 6 MESI FA

Il licenziamento a voce di un dipendente da parte del suo datore rimane “tabù”. Lo ha spiegato in una nota il ministero del Lavoro, che ha smentito le notizie diffuse dall’opposizione dopo l’approvazione (nella commissione Lavoro del Senato) di un emendamento al disegno di legge sul lavoro a nome del relatore del provvedimento, Maurizio Castro. Secondo i membri di Pd e Idv, la norma, vietata dal 1966, sarebbe tornata in vigore con la nuova legge.

Ecco cosa dice la nota del ministero: “L’emendamento del relatore Maurizio Castro che amplia, da 60 a 90 giorni, il termine entro il quale il lavoratore può ricorrere contro il licenziamento orale (che è e resta vietato dalla legge 15 luglio 1966, n. 604) non lascia spazio né a strumentalizzazioni né a letture incerte. La sua ratio è tutta favorevole al lavoratore e solo una malafede insistita può ipotizzare il contrario”.

“Se fosse necessario – afferma il ministero – questa è l’ulteriore prova provata della disonestà intellettuale con cui certa opposizione cerca continuamente di esasperare il conflitto anche quando, come nel caso in questione, l’evidente ampliamento della tutela del lavoratore non dovrebbe lasciare spazio neppure al dissenso”.

Il ministero nella nota riporta anche l’emendamento nel quale é previsto di aggiungere al testo originario del ddl la seguente norma: “In caso di licenziamento intimato senza la forma scritta – è scritto nel testo del decreto – il termine di decadenza di cui al primo comma dell’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, è fissato in novanta giorni, ferma restando l’applicazione del secondo comma del medesimo articolo 6. In caso di mancata indicazione per iscritto dei motivi del licenziamento (…) il termine di decadenza (…) è fissato in novanta giorni dal termine entro il quale detti motivi devono essere comunicati, ferma restando l’applicazione del secondo comma del medesimo articolo 6. L’onere della prova della decadenza dell’impugnazione spetta al datore di lavoro”.