Eccidio La Storta, per la Cassazione Priebke non ha diritto al risarcimento dei danni

Pubblicato il 31 Marzo 2010 - 19:56 OLTRE 6 MESI FA

Erich Priebke, l’ex capitano delle Ss condannato per la strage delle Fosse Ardeatine, non ha diritto a un risarcimento danni in relazione a quanto contenuto nel libro “Roma Città prigioniera”, scritto da Cesare De Simone, in merito all’eccidio de La Storta, nel quale, il 4 giugno 1944, dodici partigiani, tra cui il sindacalista Bruno Buozzi, vennero uccisi dall’esercito nazista in fuga da Roma.

Nel volume, la responsabilità del massacro, assieme alle torture avvenute nella prigione di via Tasso, veniva attribuita a Priebke, il quale aveva citato in giudizio l’autore del libro per diffamazione.

La terza sezione civile della Cassazione ha infatti confermato la sentenza con cui la Corte d’appello di Roma, riformando parzialmente il verdetto emesso in primo grado, che aveva stabilito un risarcimento pari a venti milioni di vecchie lire in favore dell’ex Ss, rilevando che nel libro di de Simone vi era stata una “grave violazione dell’obbligo di rigorosa corrispondenza tra i fatti accaduti e quelli narrati, escludendo la scriminante della verità putativa in ordine al cosiddetto episodio di La Storta”. In appello, però, i giudici della Capitale, pur affermando che non fu Priebke a ordinare il massacro in cui morì Buozzi, esclusero la sussistenza del “danno non patrimoniale” e, dunque, il diritto a un risarcimento.

Dello stesso parere i giudici del “Palazzaccio”: “il ricorrente sostiene che anche i soggetti disonorati hanno diritto ad un minimo di rispetto sociale – si legge nella sentenza n.7635 – e ciò è esatto, non potendosi disconoscere che ogni individuo, come persona umana, vada tutelato nella sua dignità anche quando la reputazione risulti lesa per altri fatti criminali per i quali sia stato riconosciuto colpevole”, come previsto dalla Costituzione, e “il giudice dell’appello ha riconosciuto in astratto il diritto del Priebke alla tutela della sua reputazione e ha solo escluso in concreto che potesse considerarsene provata la lesione”.