Elezioni amministrative: voto “personale”, voto “disgiunto”

Pubblicato il 16 Maggio 2011 - 12:41 OLTRE 6 MESI FA

ROMA – Tra le variabili che possono influenzare le elezioni amministrative la più importante riguarda il cosiddetto “voto disgiunto”. Che significa? L’articolo 72, comma 3 del Testo unico dell’ordinamento degli enti locali concede agli aventi diritto di voto la possibilità di “votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo”. Ciascun elettore “può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste”. Si tratta di un meccanismo valido per le consultazioni regionali (non è il caso odierno) e per il rinnovo dei consigli comunali dei comuni con più di 15 mila abitanti.

Questa “fisica” del voto postula l’eventualità di quattro opzioni differenti nella disponibilità dell’elettore. 1) Dare il proprio voto a una delle liste presenti sulla scheda, contrassegnando la lista prescelta. In questo modo si vota la lista e automaticamente si dà anche la preferenza al candidato sindaco collegato alla lista. 2) Dare il proprio il voto a un candidato a sindaco, contrassegnando il relativo rettangolo, e a una delle liste collegate. In questo modo si vota sia il candidato sindaco che la lista collegata. È il voto congiunto, quello più comune. 3)Dare il proprio voto unicamente a un candidato a sindaco, contrassegnando il relativo rettangolo, senza scegliere nessuna lista. Si tratta del voto disgiunto al solo candidato sindaco anche detto voto personale. 4)Dare il voto a un candidato a sindaco, contrassegnando il relativo rettangolo, e a una delle liste non collegate a quel candidato. È il cosidetto, voto disgiunto in senso proprio.

La terza opzione è una tendenza che si sta affermando: il caso più eclatante è rappresentato dai 300 mila voti “personali” dati in Piemonte solamente al candidato presidente. Spiega l’esperto di flussi elettorali Roberto D’Alimonte che “è bastato a Cota ad avere la maggioranza in questa frazione di elettori per fargli superare lo svantaggio (rispetto alla Bresso) che aveva nei voti delle liste che lo sostenevano”. Quindi in alcune particolari occasioni il voto disgiunto personale può essere decisivo per far vincere un candidato che è sostenuto da una coalizione di liste complessivamente perdente o in bilico, rispetto all’altra.

La Corte Costituzionale ha ammesso la piena legittimità del principio del voto disgiunto, anche se ne potrebbero derivare effetti paradossali di ingovernabilità (persino un sindaco con un consiglio comunale tutto d’opposizione) perché serve a non premiare “il sindaco che si è collegato alla lista che non riscuote sufficienti consensi” (sentenza 107/1996).