Intercettazioni. La Camera un anno fa aveva votato la fiducia su queste norme, che piacciono al ministro Alfano

Pubblicato il 25 Maggio 2010 - 08:37 OLTRE 6 MESI FA

Angelino Alfano

Nell’archivio della Camera dei Deputati si trova una sintesi di quanto approvato circa un anno fa a Montecitorio. Il ministro della Giustizia, Angelino Alfano, ha fatto riferimento a tale testo, nel corso della sua visita pastorale alla commissione del Senato che, lunedì notte, ha esaminato la legge. Vediamo di che cosa si tratta.

Nella seduta dello scorso 11 giugno la Camera ha approvato in prima lettura il disegno di legge del Governo in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali, nel testo risultante dall’approvazione di un maxiemendamento sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia. Nell’ambito dell’esame del provvedimento (A.S. 1611 ), la Commissione giustizia del Senato ha svolto una serie di audizioni, tra le quali quelle dei rappresentanti dei magistrati, degli avvocati, dei giornalisti e del Procuratore nazionale antimafia, e ha iniziato l’esame degli emendamenti presentati, alcuni dei quali – in particolare del Governo e del relatore – volti a modificare in modo rilevante il testo.

Limiti di ammissibilità e presupposti del provvedimento

Tra le novità più significative si segnalano:

l’estensione del regime previsto per l’ammissibilità delle intercettazioni di comunicazioni anche all’intercettazione di immagini mediante riprese televisive e all’acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni;

la limitazione delle intercettazioni tra presenti (cd. «intercettazioni ambientali») al caso in cui vi sia fondato motivo di ritenere che nel luogo ove sono disposte si stia svolgendo l’attività criminosa. Tale requisito non è richiesto per le intercettazioni ambientali disposte in procedimenti relativi ad alcuni delitti di particolare allarme sociale (tra i quali quelli di mafia e di terrorismo).

Il giudice può disporre le intercettazioni solo in presenza di evidenti indizi di colpevolezza (piuttosto che, come nella normativa vigente, di gravi indizi di reato), salvo che per i delitti di particolare allarme sociale, per i quali si richiede la sussistenza di sufficienti indizi di reato.

Nei procedimenti contro ignoti, le intercettazioni possono essere autorizzate esclusivamente su richiesta della persona offesa e solo sulle sue utenze, al solo fine di identificare l’autore del reato.

Regole particolari valgono per le intercettazioni disposte su utenze riconducibili ad appartenenti ai servizi segreti, al fine dell’accertamento se taluna delle informazioni acquisite sia coperta dal segreto di Stato.

La durata delle operazioni di intercettazione

È prevista per un periodo massimo di trenta giorni ed è consentita una prima proroga fino a quindici giorni ed un’ulteriore proroga fino a quindici giorni, solo qualora siano emersi nuovi elementi. Per i delitti di particolare allarme sociale la durata massima delle operazioni è aumentata a quaranta giorni, e può essere prorogata per periodi successivi di venti giorni.

La pubblicazione delle intercettazioni

Il divieto di pubblicazione (anche parziale, per riassunto o nel contenuto) delle intercettazioni e dei dati riguardanti il traffico telefonico o telematico opera sino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero al termine delle indagini preliminari e anche dopo tale termine per le intercettazioni di cui sia stata ordinata la distruzione o in relazione a fatti, circostanze e persone estranee alle indagini di cui sia stata disposta l’espunzione.

Le richieste e le ordinanze in materia di misure cautelari possono essere pubblicate nel contenuto solo dopo che la persona sottoposta alle indagini o il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell’ordinanza del giudice.

Viene introdotto anche il divieto di pubblicazione e di diffusione dei nominativi e dell’immagine dei magistrati per procedimenti loro affidati, salvo che, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, la rappresentazione dell’avvenimento non possa essere separata dall’immagine del magistrato.

Le disposizioni sanzionatorie

Si segnalano:

la previsione della reclusione da sei mesi a tre anni per la pubblicazione di intercettazioni di cui è stata ordinata la distruzione o riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini di cui sia stata disposta l’espunzione;

l’aumento della pena per il reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale e la previsione di analoga sanzione per la violazione del divieto di pubblicazione dei nominativi e dell’immagine dei magistrati (con un’aggravante se la pubblicazione riguarda intercettazioni);

nel caso di violazione del divieto di pubblicazione, la sospensione cautelare dal servizio o dall’esercizio della professione fino a tre mesi da parte dell’organo titolare del potere disciplinare;

l’introduzione del reato di omesso controllo per impedire l’indebita cognizione di intercettazioni, punito con l’ammenda, da parte dei procuratori generali e dei procuratori della repubblica cui sono attribuiti poteri di vigilanza e controllo, nonché del funzionario responsabile del servizio.

Obbligo di astensione del giudice e sostituzione del pubblico ministero

Il provvedimento aggiunge ai casi di astensione obbligatoria del giudice quello in cui lo stesso abbia rilasciato pubblicamente dichiarazioni relative al procedimento affidatogli; nel medesimo caso (e nell’ipotesi in cui il pubblico ministero risulti iscritto nel registro degli indagati per il reato di illecita rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale di cui è titolare) si prevede la sostituzione del P.M.

Le spese per le intercettazioni

Il provvedimento demanda ad un decreto del Ministro della giustizia, sentito il CSM, la definizione annuale di un tetto massimo di spesa per il servizio riguardante le operazioni di intercettazione per ciascun distretto di Corte di Appello.