Cognome al figlio di entrambi i genitori nonostante il “no” del papà, a Pesaro la prima storica sentenza

A Pesaro la prima storica sentenza dopo la pronuncia della Corte Costituzionale. Un ragazzo minorenne si chiamerà anche come la mamma nonostante il "no" del papà.

di Lorenzo Briotti
Pubblicato il 29 Aprile 2022 - 14:52 OLTRE 6 MESI FA
bimbo foto ansa

Cognome al figlio di entrambi i genitori nonostante il “no” del papà, a Pesaro la prima storica sentenza (foto Ansa)

A Pesaro la prima decisione di un Tribunale italiano che ha assegnato il cognome materno al figlio minorenne. Si tratta della prima decisione dopo la pronuncia della Corte Costituzionale che sancisce la possibilità del doppio cognome. Il Tribunale di Pesaro, con provvedimento emesso ieri, giovedì 28 aprile e depositato oggi, ha accolto il ricorso presentato dagli avvocati Andrea Nobili e Bernardo Becci dello studio NBBZ di Ancona, per la madre di un minorenne che chiedeva il riconoscimento anche del cognome materno al figlio, nonostante l’opposizione del padre.

Cognome della madre al figlio minorenne, nonostante l’opposizione del padre

Secondo i due legali si tratta della prima decisione di questo tipo in Italia dopo la recentissima pronuncia costituzionale, che “viene espressamente richiamata nel decreto del Tribunale di Pesaro, il quale ha ordinato all’Ufficiale dello Stato civile del Comune ove risiede il minore la modifica dello stato di nascita, aggiungendo il cognome materno”. 

Cosa ha stabilito la Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale, nei giorni scorsi ha deciso che un figlio può avere il cognome ai figli di entrambi i genitori. E’ stato dichiarata “discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio” la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con una sentenza.

Cognome ai figli di entrambi i genitori

La regola diventa quindi che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato. Salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due. In mancanza di accordo sull’ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, resta salvo l’intervento del giudice in conformità con quanto dispone l’ordinamento giuridico.