Crisi economica/ Moratoria sui debiti delle Pmi: cos’è, chi può accedervi, come funziona

Pubblicato il 4 Agosto 2009 - 16:32 OLTRE 6 MESI FA

Il ministro dell'Economia Giulio Tremonti

Il ministro dell’Economia, Giulio Tremonti, l’ha definita una «vera boccata d’ossigeno per le imprese», la Confindustria l’ha salutata come «un passo importante», ma in cosa consiste nel concreto la moratoria dei debiti per le piccole e medie imprese, stabilita lunedì con un accordo tra l’Abi e le associazioni che fanno parte dell’Osservatorio permanente sul rapporto banche-imprese?

L’accordo ha il fine di aiutare le pmi in difficoltà a causa della crisi economica. Per questo la moratoria prevede una sospensione del pagamento delle quote capitale delle rate di mutuo per un arco di tempo limitato ad un anno.

Possono usufruire della moratoria tutte quelle aziende che non abbiano più di 250 dipendenti e un fatturato che non superi i 50 milioni di euro, oppure con un totale attivo di bilancio fino a 43 milioni di euro.

Queste aziende, per poter usufruire della moratoria, dovranno inoltrare domanda alla propria banca entro il 30 giugno 2010 e, anche se non c’è sulla carta nessuna applicazione automatica dell’intesa tra impresa e banca, la risposta dell’ente creditizio dovrà arrivare entro un mese e la richiesta si intenderà ammessa, salvo esplicito e motivato rifiuto. L’importante è che le imprese che inoltrano la domanda siano “in bonis” con la propria banca alla data del 30 settembre 2008, ovvero non abbiano debiti o insolvenze, partite incagliate, ristrutturate o scadute.

In caso di ritardi di pagamento non superiori ai 180 giorni la richiesta verrà valutata molto attentamente dalla banca per capire se le difficoltà dell’azienda siano momentanee e legate alla congiuntura economica o siano di più ampio corso, insomma valuterà se esistano le condizioni di continuità aziendale.

L’adesione alla moratoria da parte delle banche è del tutto facoltativa e gli istituti che vorranno metterla in atto dovranno presentare domanda al ministero entro 45 giorni dalla data di lunedì 3 agosto 2009. A queste banche che adotteranno la moratoria il ministro Tremonti ha assicurato degli sgravi fiscali.

Le aziende che abbiano ricevuto l’ok dalla propria banca, potranno quindi godere per 12 mesi della sospensione del pagamento delle rate in quota capitale del mutuo oppure della quota capitale implicita nei canoni di leasing immobiliare o mobiliare (nel caso del leasing mobiliare la sospensione può essere anche di soli 6 mesi). Le rate sospese verranno poi ammortizzate al termine della moratoria di un anno utilizzando lo stesso tasso contrattuale e la stessa tempistica. Si può ottenere inoltre un allungamento a 270 giorni delle scadenze di credito a breve termine.

Ma le facilitazioni per le piccole e medie imprese non finiscono qui. Oltre alla sospensione delle rate su mutui e leasing e la proroga delle rate per i prestiti a breve termine, le aziende potranno anche usufruire di appositi finanziamenti per attuare un rafforzamento nel capitale. Il finanziamento messo a disposizione da parte delle banche aderenti all’Avviso è pari a un multiplo dell’aumento di capitale effettivamente versato dai soci dell’azienda in questione. Questo finanziamento si va ad aggiungere allo sconto fiscale del 3 per cento per gli aumenti di capitale delle aziende fino a 500 mila euro deciso da un articolo del decreto anticrisi.

Un aspetto importante della moratoria è che non ci saranno costi amministrativi, nè aumenti dei tassi, nè la richiesta di garanzie aggiuntive.

Nel concreto quindi, come recita un esempio diffuso lunedì dall’Abi, una azienda che abbia ricevuto l’ok dalla propria banca (e che quindi abbia tutti i requisiti richiesti per beneficiare della moratoria) e che si trovi al quarto anno di un un mutuo da 100 mila euro da rimborsare in 10 anni con un tasso del 5 per cento, per l’anno della moratoria non paga i 9204 euro della quota capitale, ma solo i 3747 della quota interessi. La quota risparmiata verrà pagata all’ultimo, alla fine del mutuo, sommata all’ultima rata annuale con cui si estingue il mutuo.