L’insulto su Facebook è diffamazione, anche se anonimo. Lo dice la Cassazione

Pubblicato il 16 Aprile 2014 - 18:00| Aggiornato il 18 Aprile 2014 OLTRE 6 MESI FA
L'insulto su Facebook è diffamazione, anche se anonimo. Lo dice la Cassazione

L’insulto su Facebook è diffamazione, anche se anonimo. Lo dice la Cassazione

ROMA – L’insulto su Facebook è diffamazione, anche se anonimo e indirizzato a una ristretta cerchia di iscritti. Lo stabilisce la Cassazione che ha rinviato a nuovo processo un maresciallo capo della Guardia di Finanza, precedentemente assolto, per avere offeso sul social network la reputazione di un collega, pur senza nominarlo, esprimendo giudizi poco lusinghieri sul suo conto.

Nella sezione “dati personali” del suo profilo, alla voce lavoro l’uomo aveva scritto: “Attualmente defenestrato a causa dell’arrivo di collega sommamente raccomandato e leccaculo…”, aggiungendo quindi un’espressione volgare riferita alla moglie di quest’ultimo.

Per la frase incriminata l’imputato era stato condannato dal tribunale militare di Roma a tre mesi di reclusione militare per diffamazione pluriaggravata. In Appello era stato assolto per insussistenza del fatto, poiché l’identificazione della persona offesa risultava – aveva spiegato la Corte militare d’Appello di Roma – possibile soltanto da parte di una ristretta cerchia di soggetti rispetto alla generalità degli utenti del social network, non avendo l’imputato indicato il nome del suo successore, la funzione di comando in cui era stato sostituito, o dato alcun riferimento cronologico.

Ma il procuratore generale ha a sua volta presentato ricorso contro l’assoluzione evidenziando come, al contrario, la pubblicazione su Facebook abbia determinato la conoscenza delle frasi offensive da parte di più “soggetti indeterminati iscritti al social network e che chiunque, collega o conoscente dell’imputato, avrebbe potuto individuare la persona offesa”.

Per i supremi giudici, la frase era

“ampiamente accessibile, essendo indicata sul cosiddetto ‘profilo'” e l’identificazione della persona offesa favorita dall’avverbio “attualmente” riferita alla funzione di comando rivestita. Tra l’altro “il reato di diffamazione non richiede il dolo specifico” ma la “consapevolezza di pronunciare una frase lesiva dell’altrui reputazione e la volontà che la frase venga a conoscenza anche soltanto di due persone”.

Per questo la Suprema Corte ha rinviato nuovamente a processo il maresciallo:

“i giudici di secondo grado non hanno adeguatamente indicato le ragioni logico-giuridiche per le quali il limitato numero delle persone in grado di identificare il soggetto passivo della frase a contenuto diffamatorio determini l’esclusione della prova della volontà dell’imputato di comunicare con più persone in grado di individuare il soggetto interessato”.