Licenziamenti. Indennizzo sì, reintegro no. Il giudice, il muratore, l’art. 18

Pubblicato il 7 Gennaio 2013 - 09:46 OLTRE 6 MESI FA
Licenziamenti: indennizzo sì, reintegro no. I, giudice, il muratore, l’articolo 18

ROMA – Licenziamenti illegittimi senza reintegra: un muratore si è visto indennizzare 20 mensilità da un giudice che però gli ha negato il ritorno sul posto di lavoro. Venti mesi di “risarcimento” e contestuale perdita del lavoro. L’ordinanza del 28 novembre 2012 segna il debutto nei tribunali della Riforma del Lavoro firmata Fornero. E’ successo il 28 novembre al Tribunale di Milano: la reintegrazione sul luogo di lavoro smette di essere automatica laddove fossero ravvisati gli elementi di un ingiusto licenziamento. Una prima smentita ai dubbi di chi sosteneva che nei Tribunali nulla sarebbe cambiato, che i giudici avrebbero di fatto cancellato la Riforma Fornero.

Il muratore aveva fatto causa alla sua azienda di costruzioni: non aveva sottoscritto una lettera di dimissioni ed era stato licenziato. L’azienda, esclusa da un appalto, non poteva mantenere in piedi la posizione lavorativa del muratore. Il tribunale ha riconosciuto la ritorsione implicita nel provvedimento del datore di lavoro. Licenziamento ingiusto che, però, il giudice ha riconosciuto motivato dalla effettiva perdita del posto di lavoro. Perdita effettiva che il giudice assume come dirimente. Che il licenziamento fosse anche ingiusto perché l’azienda ha sì dimostrato che non c’era più esigenza lavorativa ma non ha fornito prove convincenti di aver provato a ricollocare il lavoratore all’interno dell’azienda, è giudicato dal tribunale una conseguenza del fatto principale, il venir meno dell’appalto.

Quindi, anche se la lettera di dimissioni non firmata è configurabile come licenziamento discriminatorio, non è inficiata, secondo il giudice, la sussistenza del fatto posto a base del licenziamento, la perdita cioè dell’appalto. Osserva al riguardo il Tribunale che il licenziamento per ritorsione (definito come “l’ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore”) è un licenziamento nullo quando il motivo ritorsivo, come tale illecito, sia stato l’unico a determinarlo.