Riforma del lavoro, torna il reintegro: ecco il testo integrale

Pubblicato il 4 Aprile 2012 - 20:34| Aggiornato il 5 Aprile 2012 OLTRE 6 MESI FA

Elsa Fornero e Mario Monti (Lapresse)

Ritorna la possibilità del reintegro in azienda per il lavoratore anche se il licenziamento è avvenuto per motivi economici. E’ questa la modifica più importante che il ministro Elsa Fornero ha presentato insieme al premier Mario Monti. Una modifica figlia dell’incontro che il presidente del consiglio ha avuto martedì 4 aprile con il segretario del Pd Pier Luigi Bersani e del successivo vertice di maggioranza con i segretari del Pdl Angelino Alfano e dell’Udc Pierferdinando Casini. Ecco il testo integrale della “nuova” riforma del lavoro.

Art. 1

(Finalità del provvedimento e sistema di monitoraggio e valutazione)

1. La presente legge dispone misure e interventi intesi a realizzare un mercato del lavoro inclusivo e dinamico, in grado di contribuire alla creazione di occupazione, in quantità e qualità, alla crescita sociale ed economica e alla riduzione permanente del tasso di disoccupazione, in particolare:

a) favorendo l’instaurazione di rapporti di lavoro più stabili e ribadendo il rilievo prioritario del lavoro subordinato a tempo indeterminato quale forma comune di rapporto di lavoro (c.d. “contratto dominante”);

b) valorizzando l’apprendistato come modalità prevalente di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro;

c) ridistribuendo in modo più equo le tutele dell’impiego, da un lato, contrastando l’uso improprio e strumentale degli elementi di flessibilità progressivamente introdotti nell’ordinamento con riguardo alle tipologie contrattuali; dall’altro, adeguando contestualmente alle esigenze del mutato contesto di riferimento la disciplina del licenziamento, con previsione, altresì, di un procedimento giudiziario specifico per accelerare la definizione delle relative controversie;

d) rendendo più efficiente, coerente ed equo l’assetto degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive in una prospettiva di universalizzazione e di rafforzamento dell’occupabilità delle persone;

e) contrastando usi elusivi di obblighi contributivi e fiscali degli istituti contrattuali esistenti;

f) promuovendo una maggiore inclusione delle donne nella vita economica e favorendo nuove opportunità di impiego ovvero di tutela del reddito per i lavoratori ultracinquantenni in caso di perdita del posto di lavoro.

2. Al fine di monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle misure di cui alla presente legge e di valutarne gli effetti sull’efficienza del mercato del lavoro, sull’occupabilità dei cittadini, sulle modalità di entrata e di uscita nell’impiego, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in concorso con le altre Istituzioni competenti, un sistema permanente di monitoraggio e valutazione. Al sistema concorrono, altresì, le parti sociali attraverso la partecipazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori.

3. Il sistema assicura, con cadenza almeno annuale, rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure, sulle conseguenze in termini micro e macroeconomici, nonché sul grado di effettivo conseguimento delle finalità di cui al comma 1. Dagli esiti del monitoraggio e della valutazione di cui al presente articolo, sono desunti elementi per l’implementazione ovvero per eventuali correzioni delle misure e degli interventi introdotti dalla presente legge, anche alla luce dell’evoluzione del quadro macroeconomico, degli andamenti produttivi, delle dinamiche del mercato del lavoro e, più in generale, di quelle sociali.

4. Allo scopo di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendenti della riforma, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (Inps) organizza una banca dati informatizzata anonima, 3 rendendola disponibile, a scopo di ricerca scientifica, a gruppi di ricerca collegati ad Università, enti di ricerca o enti anche finalità di ricerca italiani ed esteri. I risultati delle ricerche condotte mediante l’utilizzo della banca dati dovranno essere resi pubblici e comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

5. La banca dati di cui al comma 4 contiene i dati individuali anonimi, relativi all’età, genere, area di residenza, periodi di fruizione degli ammortizzatori sociali con relativa durata ed importi corrisposti, periodi lavorativi e retribuzione spettante, stato di disoccupazione, politiche attive e di attivazione ricevute.

6. L’attuazione delle disposizioni del presente articolo non può comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la stessa è effettuata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.