Tassa sui condizionatori non esiste: è adempimento 2014 per i grandi impianti

di Redazione Blitz
Pubblicato il 24 Luglio 2015 - 09:03 OLTRE 6 MESI FA
Tassa sui condizionatori non esiste: è adempimento 2014 per i grandi impianti

Tassa sui condizionatori non esiste: è adempimento 2014 per i grandi impianti

ROMA – Non c’è nessuna tassa in arrivo sui condizionatori, nessuna legge è stata approntata sfruttando il gran caldo e gli italiani non dovranno pagare 200 euro a testa per il raffreddamento degli ambienti. La notizia circolata ieri è stata rilanciata su Internet seguiva l’allarme delle associazioni dei consumatori a proposito del recepimento di una direttiva europea del 2014 e già nota agli installatori che prevede l’istituzione di un libretto per i condizionatori simile a quello già esistente per le caldaie.

E’ importante specificare che questo libretto, per assicurare che il condizionatore non perdano gas nocivi per tutto l’ambiente, deve essere aggiornato solo per i grandi impianti.

L’obbligo di tenere un libretto e di controllare il sistema ogni quattro anni, andando incontro inevitabilmente ad una spesa, riguarda però solo sistemi di climatizzazione con potenza nominale minima di 12 kilowatt, equivalenti a circa 43000 BTU: siamo davanti quindi a un sistema non certo familiare, ma a sistemi più complessi composti da almeno 4 o 5 unità con ambienti superiori a 150 mq. (Roberto Pezzali, Corriere della Sera).

Gli Stati membri stabiliscono le misure necessarie affinché le parti accessibili degli impianti di condizionamento d’aria la cui potenza nominale utile è superiore a 12 kW siano periodicamente ispezionate. L’ispezione comprende una valutazione dell’efficienza dell’impianto di condizionamento d’aria e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno di rinfrescamento dell’edificio. La valutazione del dimensionamento non dev’essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche a tale impianto di condizionamento d’aria o con riguardo al fabbisogno di rinfrescamento dell’edificio.

Nel definire le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, gli Stati membri garantiscono, per quanto economicamente e tecnicamente fattibile, che le ispezioni siano eseguite conformemente alle ispezioni degli impianti di riscaldamento ed altri sistemi tecnici di cui all’articolo 14 della presente direttiva e all’ispezione in materia di perdite di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra (1)”. (Testo della direttiva europea).