Anche se i toni dell’articolo erano “effettivamente aspri e sferzanti, non può non ritenersi legittima in quanto espressione del diritto di libera manifestazione del pensiero su questioni di indubbia rilevanza pubblica”. L’articolo, che, ricorda il giudice, “riporta in fine le dichiarazioni dello stesso attore in ordine alla notizia di chiusura delle indagini”, “risulta” anche rispettare ” il requisito della continenza, non essendovi alcun commento gratuitamente offensivo in ordine alla persona” di Camporese.
Avverte la giudice Albano:
“Nell’ambito della cronaca giudiziaria non può ricorrere il limite della verità oggettiva della notizia. Il limite della verità della cronaca giudiziaria deve atteggiarsi come fedele corrispondenza della narrazioné al contenuto degli atti e degli accertamenti processuali compiuti dalla magistratura nel momento in cui la notizia viene diffusa e non già a quanto in seguito verrà accertato (cfr. Cass 23/l/99, 23/2/98). Non può rilevare, pertanto, nel caso di specie che l’attore sia stato successivamente assolto dal Tribunale”.
Né, prosegue il magistrato, “possono censurarsi le considerazioni critiche svolte dall’autore dell’articolo nel legittimo esercizio della libertà di manifestazione del pensiero sancita dall’art. 21 della Costituzione, che “costituisce un pilastro dello stato democratico”.
“La critica è per sua natura sempre soggettiva, pertanto le opinioni riportate “dal convenuto nell’articolo possono essere senz’altro criticabili o effettivamente sferzanti, ma ciò non toglie che siano opinioni che possono essere legittimamente espresse”.