Mediazione reo-vittima e giustizia riparativa: ecco come funzionerà

di Giovanna Corrias Lucente
Pubblicato il 17 Novembre 2018 - 13:35 OLTRE 6 MESI FA
Mediazione reo-vittima e giustizia riparativa: ecco come funzionerà

Mediazione reo-vittima e giustizia riparativa: ecco come funzionerà

A giugno del 2018 è stato depositato lo Schema di decreto Legislativo, recante disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione reo-vittima (Atto del Governo n. 29), che dovrà ora passare all’esame della Camera e del Senato, dove potrà subire modifiche.

Tale provvedimento attua la previsione della Legge Delega denominata: “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale ed all’ordinamento penitenziario” (in particolare, l’art. 82, co. 1 e seguenti della L.D.  2017 n. 103).

La mediazione e la giustizia riparativa costituiscono temi di odierna attualità, nonché di interesse nazionale ed europeo.

Il perno della riforma si concentra nell’esaltazione del ruolo della vittima del reato all’interno o dopo il termine del processo penale e tende alla composizione del conflitto, anche attraverso la presa di coscienza dell’autore di quanto commesso od a lui contestato. Tale strumento pare applicazione dell’art. 25 della Costituzione, secondo il quale la pena deve tendere alla rieducazione del reo.

La Procedura è guidata da un soggetto professionale: il Mediatore penale (appartenente all’Albo degli Psicologi o degli Avvocati); un successivo decreto ministeriale dovrà individuare – dopo l’approvazione del decreto legislativo – i criteri per l’esercizio di tale incarico.

È rilevante notare che la Legge Delega riguardava soltanto i processi in cui era intervenuta condanna definitiva, mentre lo Schema di decreto, ora approvato, si estende anche alle forme di Mediazione già previste dalla legge; si tratta di mediazioni che possono inscenarsi nel corso del processo;  per legittimare tale estensione lo Schema ha sfruttato l’indicazione contenuta nel decreto “all’attuazione di obblighi sovranazionali”, così sfuggendo alla censura di eccesso di delega.  Il riferimento è alla procedura di conciliazione avanti il Giudice di Pace (prevista dall’art. 29 del d.vo n. 274 del 2000), a diverse norme del codice di procedura penale per i minorenni  ed all’istituto della messa alla prova (misura che conduce in caso di esito favorevole all’estinzione del reato, regolata dall’art. 4 della Legge n. 67 del 2012). Infine, si può ricorrere alla Mediazione per comporre i conflitti interni ad Istituti penitenziari.

Mi pare che tale estensione sia da plaudire perché, proprio all’interno di un processo in corso, la Mediazione può svolgere maggiore efficacia, sia per la prossimità al reato (è noto che le condanne spesso divengono definitive numerosi anni dopo la commissione del fatto), sia per l’effetto deflattivo che gli accordi compiuti avrebbero sul sistema processuale.

Il Mediatore – che dovrebbe essere nominato dal P.M. o dal Giudice, a seconda dei casi – conduce il procedimento che deve essere avviato con l’opportuno consenso (revocabile) di entrambe le parti, che possono persino richiedere l’accesso al Programma di Giustizia riparativa.

Il procedimento di mediazione si attua mediante colloqui preliminari del Mediatore con i soggetti coinvolti: il reo (ma si è criticato l’utilizzo esteso di questo termine al caso del mero indagato) e la vittima (persona offesa); l’avvio del Programma, durante il quale si verifica lo stato di responsabilizzazione del reo (od indagato) e la riparazione dell’offesa; riunioni – guidate dal Mediatore – alle quali partecipano: l’autore del reato e la vittima, allo scopo di comporre il conflitto e, ove possibile, ripararne gli effetti; infine, l’eventuale conclusione con l’Accordo di Mediazione del quale è informato il Magistrato di sorveglianza (o gli altri protagonisti del processo nei casi in cui la Mediazione intervenga prima della condanna). Il provvedimento prevede tre forme di incontri: specifici, fra reo (od indagato) e vittima; aspecifici, fra il reo (od indagato) e vittima di un reato analogo da quello commesso od attribuito; infine, incontri fra gruppi di autori e vittime dello stesso tipo di reato. L’accordo di Mediazione sottoscritto dalle Parti può avere contenuto simbolico (scuse formali o svolgimento di attività socialmente utili) o materiali (ad esempio il risarcimento del danno).

Vanno sottolineati gli opportuni divieti di uso nel processo delle dichiarazioni rese all’interno della fase di Mediazione e di testimonianza del Mediatore, nonché il dovere di riservatezza lui pertinente, che esaltano la neutralità del momento conciliativo rispetto al processo.

La Mediazione può avere esito positivo o negativo ed, in quest’ultimo caso, non deve influenzare alcuna decisione giudiziaria. Tale principio è tanto fondamentale da essere ribadito nel Preambolo dello Schema di decreto, oltre che nel suo contenuto. Il  divieto subisce una deroga (che, spero, si orienti in favore del reo) ove è previsto che la Magistratura di Sorveglianza (ciò vale per i condannati) tenga conto delle modalità e soprattutto della conclusione del Programma di Giustizia riparativa, ai fini della valutazione e del percorso di reinserimento sociale del reo.

Alcuni studiosi hanno esaminato le peculiarità della Mediazione, rilevando che vale a comporre il conflitto generato dal reato ed a ripararne, finché possibile, le conseguenze.

Si è anche osservato che la Giustizia riparativa è forma diversa dalla Giustizia penale, perché muove da prospettive analitiche differenti ed applica strumenti di intervento autonomo; per essa, in generale, il fenomeno criminoso (non è fatto da accertare, come nel processo), ma è trattato come un conflitto interpersonale da comporre.

Da ultimo, vorrei rilevare che le ipotesi in cui è possibile la Mediazione durante il processo sono limitate; tuttavia, possono costituire un banco di prova dell’efficacia dell’istituto; sicché, in caso di risultati positivi, il procedimento potrebbe venire esteso a molti altri settori.