Voto di scambio: 416-ter, pm e M5s contro. Zanda: “Testo modificato in Senato”

di Redazione Blitz
Pubblicato il 24 Luglio 2013 - 08:40 OLTRE 6 MESI FA

Voto di scambio, 416-ter punto della discordia. Pm contrari, sarà legge?ROMA – La legge sul voto di scambio dovrebbe essere modificata a breve. Dovrebbe perché non tutti sono d’accordo. Soprattutto pm ed ex pm (cioè coloro che rappresentano l’accusa nei processi). Liana Milella su Repubblica spiega quali sono i punti di rottura tra favorevoli e contrari alle modifiche. Il presidente dei senatori del Pd, Luigi Zanda, ha assicurato che il testo sarà modificato in Senato. Anche il Movimento 5 Stelle si oppone, perlomeno alle modalità di approvazione della legge: ”Noi del M5S ci opponiamo a che il testo sul voto di scambio venga esaminato in sede deliberante. E se non c’e’ unanimitù la sede deliberante viene revocata. In più abbiamo chiesto che il ddl venga esaminato in Aula”, ha detto Michele Giarrusso

Antefatto: il voto di scambio è quello di stampo “mafioso” o comunque quello che prevede un “do ut des” (ti do un voto, se vieni eletto mi fai un favore). La commissione Giustizia del Senato dovrebbe approvare la modifica del testo del terzo comma dell’articolo 416-ter. Dopodiché il testo diventerà legge senza passare per l’Aula.

Questo, scrive Milella, è il nuovo testo:

“Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell’articolo 416-bis in cambio dell’erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da 4 a 10 anni. La stessa pena si applica a chi procaccia voti con le modalità indicate dal primo comma”.

Questi sono i contrari più famosi:

L’ex pm Felice Casson, la giornalista anti-camorra Rosaria Capacchione, l’ex pm Cantone che sul Mattino ha scritto un blog di fuoco.

Questi sono i nodi della discordia secondo Milella:

Quel “consapevolmente” comporta che l’inchiesta giudiziaria debba dimostrare l’effettiva “consapevolezza” dello scambio. La parola “procacciare” sostituisce l’originaria “promessa” che rendeva assai meglio il momento iniziale dello scambio. Critico anche il riferimento alle modalità del 416-bis perché ciò comporta un’azione violenta che potrebbe non esserci. Infine la pena, quei 10 anni anziché i 12 del 416-bis, col rischio che processi in corso per reati associativi – come Cosentino, Ferraro e Fabozzi a Napoli – vedano gli avvocati chiedere la riqualificazione del reato con un ricasco negativo sulla prescrizione.