Volo annullato paura terrorismo? Biglietto va rimborsato…

di Redazione Blitz
Pubblicato il 29 Aprile 2016 - 07:00 OLTRE 6 MESI FA
Volo annullato paura terrorismo? Biglietto va rimborsato...

Volo annullato paura terrorismo? Biglietto va rimborsato…

TORINO – Se impaurito dall’allarme terrorismo decidi di annullare il tuo viaggio, la compagnia aerea è tenuta a rimborsarti il costo del biglietto. Questa la decisione di un Giudice di Pace di Torino, che in una sentenza si è espresso in favore di una coppia che aveva deciso di annullare un viaggio a Istanbul dopo che la Farnesina aveva sconsigliato vacanze in territorio turco.

Matteo Mion su Libero quotidiano riporta la sentenza n° 505/16 del Giudice di Pace di Torino che stabilisce come l’utente che annulla il volo per paura di attentati e del terrorismo nel Paese di destinazione ha diritto al rimborso da parte della compagnia aerea:

“Nel caso di specie, una giovane coppia con prole, temendo per la propria incolumità personale, aveva chiesto la restituzione del costo del biglietto acquistato per un viaggio diretto a Istanbul, dopo che sul sito della Farnesina erano state sconsigliate vacanze in territorio turco per pericolo di tumulti e disordini. La compagnia aerea, dapprima manifestatasi disponibile a un rimborso minimo della quota di tasse, aveva poi disatteso la richiesta di denaro dei viaggiatori che avevano rinunciato al viaggio esclusivamente a causa della gravissima e documentata situazione d’ instabilità politica che agitava la Turchia nell’ottobre 2014.

I reclamanti non si perdevano d’ animo e proponevano causa civile, in qualità di “consumatori”, nel tribunale di loro residenza per ottenere coattivamente il rimborso del corrispettivo dei biglietti aerei del volo Torino – Istanbul già pagato e mai usufruito. La compagnia aerea, sebbene non vi fossero precedenti giurisprudenziali sul punto e quindi la decisione rivestisse particolare importanza, non si costituiva nel processo, rinunciando così a proporre le proprie argomentazioni e difese sul punto.

Il magistrato torinese, citando l’ art. 945 del D.lgs. 96/2005 (revisione del codice della Navigazione in materia aeronautica), con sentenza pubblicata qualche giorno fa, così scriveva nelle motivazioni: «Se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo del biglietto pagato… al vettore dev’ essere data tempestiva notizia dell’ impedimento».

Sino ad oggi mai il timore per attentati era ricaduto in tale astratta previsione normativa, quindi le parole del Giudice piemontese rappresentano un quid novi: «A buon diritto gli attori potevano temere per la propria incolumità fisica non essendo garantito uno standard minimo di sicurezza nello stato di destinazione del viaggio come documentato sia a livello nazionale che internazionale». Inoltre, chiarisce il Giudice, preme sottolineare che se il vettore non dimostra di avere informato il passeggero prima della conclusione del contratto di trasporto circa la presenza di clausole di «non rimborsabilità», queste devono considerarsi «vessatorie» e pertanto essere disattese.

In definitiva, il dott. Cotterchio condanna la compagnia aerea alla restituzione del prezzo del biglietto e al pagamento delle spese processuali. Una pronuncia interessante, perché attribuisce per la prima volta rilevanza giuridica all’aspetto soggettivo-emotivo della paura di attentati, ma allo stesso tempo dagli effetti potenzialmente dirompenti, se consideriamo che il rischio terrorismo è una minaccia che non lascia indenne nessuno Stato. Un altro effetto destabilizzante sull’economia aereoportuale delle bombe Isis. Da oggi per ottenere il rimborso di un biglietto aereo per una destinazione a rischio, e lo sono più della metà delle principali capitali europee, non sarà più necessario ammalarsi, basterà avere paura e si risparmia pure il certificato medico. Il principio non fa una piega, ma, conoscendo i connazionali, il pericolo è che chiuda qualche scalo”.