Giudice Sportivo: curva Sud Juve chiusa per due giornate, curva Nord una

di Redazione Blitz
Pubblicato il 11 Novembre 2013 - 17:21 OLTRE 6 MESI FA
curva juve

La curva della Juve durante il match col Napoli (LaPresse)

ROMA – Il giudice sportivo ha disposto la chiusura per una giornata della curva Nord e per due giornate della curva Sud dello Juventus Stadium per cori di discriminazione territoriale in occasione della sfida contro il Napoli. La società Juventus è stata sanzionata anche con un’ammenda di 50mila euro.

Ecco il testo:

“Letta la relazione dei collaboratori della Procura federale in merito alla gara soc. Juventus – soc. Napoli del 10 novembre 2013 nella quale, tra l’altro, si attesta che prima dell’inizio della gara (ore 19.36, 19.50, 20.00 e PER APPROFONDIRE Conte punge Benitez: «E sono ancora al 75%…» Serie A Juve, Pirlo: «Abbiamo mandato un segnale alla Roma» Juve, che tris al Napoli! Conte è a -1 dalla Roma Juve tallona la Roma, e’ corsa scudetto 20.07) e durante la gara stessa (11°, 14° e 30° primo tempo; 31 e 34° secondo tempo) sostenitori della soc. Juventus, collocati nei settori denominati “Curva Sud” e “Curva Nord”, hanno intonato i cori “Lavali, lavali, lavali col fuoco, o Vesuvio lavali col fuoco – senti che puzza, scappano anche i cani, stanno arrivando i napoletani, o colerosi terremotati, voi con il sapone non vi siete mai lavati, Napoli m…. Napoli colera sei la vergogna dell’Italia intera – uccidete questi bastardi”; ritenuto che tale condotta integra inequivocabilmente, senza la necessità di ulteriori approfondimenti, gli estremi del “comportamento discriminatorio per origine territoriale” rilevante ai fini sanzionatori (art. 11, nn 1 e 3 CGS) per “dimensione e percettibilità” come precisato dai tre collaboratori del Procura federale, postisi a centro-campo ed ai lati delle panchine aggiuntive; P.Q.M. delibera 1) di sanzionare la soc. Juventus con l’ammenda di € 50.000,00 e con l’obbligo di disputare una gara con i settori denominati “Curva Sud” e “Curva Nord” privi di spettatori; 2) di disporre ex art. 16, n. 2 bis CGS la revoca della sospensione dell’esecuzione della sanzione deliberata con CU 66 del 28 ottobre 2013 in riferimento alla gara soc. Juventus – soc. Genoa del 27 ottobre 2013.