Esecuzione immobiliare: un’interessante ordinanza del tribunale di Lecce

di Redazione Blitz
Pubblicato il 7 Settembre 2018 - 10:07 OLTRE 6 MESI FA

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ROMA – Che cos’è un’esecuzione immobiliare?

Lo abbiamo chiesto all’Avvocato Luigi Sinisi, esperto in diritto bancario del rinomato Studio Legale Sinisi di Potenza.

La procedura di esecuzione immobiliare si concretizza quando il debitore non onora il suo debito e il creditore si rivolge al giudice competente. L’esecuzione immobiliare ha per oggetto il diritto di proprietà o i diritti di usufrutto e di superficie su beni immobili. Oltre all’immobile, l’esproprio può interessare anche le sue pertinenze, i suoi frutti pendenti e i mobili che lo arredano. Il Tribunale di Lecce ha emesso un’interessante ordinanza in materia di esecuzione immobiliare il 18 luglio 2018.

ESECUZIONE IMMOBILIARE, UN’INTERESSANTE ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI LECCE.

Il provvedimento ha fatto seguito ad un reclamo proposto dall’avv. Luigi Sinisi avverso un’ordinanza di sospensione di una esecuzione immobiliare.

Accogliendo integralmente i motivi del reclamo, il Tribunale ha enunciato due importanti principi di diritto.

  1. Il reclamo avverso l’ordinanza non diviene improcedibile se nessuna delle parti inizia il giudizio di merito nel termine perentorio stabilito dal giudice dell’esecuzione, posto che l’interesse a promuovere il giudizio di merito si consolida definitivamente solo all’esito del reclamo, ove proposto.
  2. Nel caso di pignoramento di terreni oggetto di contratto di affitto per 15 anni privo della trascrizione né considerato nella perizia dello stimatore, il contratto di affitto è opponibile nei confronti dei terzi soltanto per nove anni dalla sua stipula, avente data certa anteriore al pignoramento immobiliare, posto che l’articolo 2643 n.8 C.C. risulta applicabile anche i contratti di affitto di fondo rustico di durata superiore ai nove anni.

L’ANALISI DEI DUE PUNTI DELL’ORDINANZA.

Con riferimento al primo punto, va evidenziato un aspetto importante. Se si reclama un provvedimento su un’istanza di sospensione di un’esecuzione, non è indispensabile introdurre anche il giudizio di merito, il cui termine perentorio decorrerà dalla pronunzia del giudice del reclamo.

Con riferimento al secondo punto, il Tribunale di Lecce ha condiviso quanto già ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità. Si è ritenuto che la disciplina codicistica della trascrizione è stata modificata dall’art. 41 della Legge 203 del 1982 sull’affitto di fondi rustici.  Riconoscendo validità anche ai contratti di affitto stipulati verbalmente da agricoltori coltivatori diretti, l’articolo ha di fatto cancellato, ma solo per tali soggetti, l’obbligo della trascrizione. In sostanza, l’obbligo della trascrizione dei contratti di affitto di fondo rustico di durata ultranovennale viene meno solo per gli agricoltori coltivatori diretti. Permane, invece, per gli imprenditori agricoli e tutti gli altri soggetti c.d. “capitalisti”, come ha ritenuto la Suprema Corte con sentenza n.4804/1999.

Di seguito si riporta l’ordinanza che ha accolto i motivi del reclamo proposto dall’avv. Luigi Sinisi.