Guardia a casa? Per la Corte europea è orario di lavoro se entro 8 minuti ti devi presentare

di Redazione Blitz
Pubblicato il 25 Febbraio 2018 - 09:13 OLTRE 6 MESI FA
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Guardia a casa? Per la Corte europea è orario di lavoro se entro 8 minuti ti devi presentare

Le ore di guardia a casa sono orario di lavoro, se i tempi di risposta imposti dall’azienda sono troppo stretti, nel caso specifico 8 minuti. La sentenza è della Corte di Giustizia europea. Riguarda i pompieri di Nivelles, in Belgio. ma il principio che stabilisce riguarda tutti i lavoratori europei.

Nella sua sentenza, la Corte europea mette in guardia. Si tratta di un caso molto specifico. La “situazione” cui si riferisce la sentenza “si distingue da quella di un lavoratore che deve, durante il suo servizio di guardia, essere semplicemente a disposizione del datore di lavoro affinché quest’ultimo lo possa raggiungere”. In altre parole un conto è la reperibilità, un conto è l’obbligo della immediatezza di risposta.

Nivelles è una città belga di circa 25.000 abitanti nel Brabante Vallone, sviluppata attorno a un monastero femminile fondato attorno al 650 dalla moglie di Pipino di Landen, santa Itta, e del quale fu prima badessa Gertrude, loro figlia.

A far causa al Municipio è stato Rudy Matzak, un vigile del fuoco volontario (sono tutti volontari, cioè non coscritti, ma pagati). Era il 2009. Rudy Matzak  chiedeva di essere pagato per le ore di guardia a casa. Sosteneva che dovevano essere considerate orario di lavoro.

Attraverso i vari gradi di giudizio la causa è arrivata alla Corte di Giustizia europea che, il 21 febbraio 2018, ha delibrato (qui il testo della sentenza in italiano):

“Le ore di guardia che un lavoratore trascorre al proprio domicilio con l’obbligo di rispondere alle convocazioni del suo datore di lavoro entro 8 minuti, obbligo che limita molto fortemente le possibilità di svolgere altre attività, devono essere considerate come «orario di lavoro”.

 

La quinta sezione della Corte ha argomentato che:

1) l’art. 17, § 3, lett. c), punto iii), della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, dev’essere interpretato nel senso che gli Stati membri non possono derogare, con riferimento a talune categorie di vigili del fuoco reclutati dai servizi pubblici antincendio, a tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni di tale direttiva, ivi compreso l’art. 2 di quest’ultima, che definisce in particolare le nozioni di «orario di lavoro» e di «periodo di riposo»;

2) l’art. 15 della direttiva 2003/88 dev’essere interpretato nel senso che esso non consente agli Stati membri di adottare o mantenere una definizione della nozione di «orario di lavoro» meno restrittiva di quella contenuta all’art. 2 di tale direttiva;

3) l’art. 2 della direttiva 2003/88 dev’essere interpretato nel senso che: a) esso non impone agli Stati membri di determinare la retribuzione dei periodi di guardia al proprio domicilio in funzione della previa qualificazione di tali periodi come «orario di lavoro» o «periodo di riposo»; b) le ore di guardia che un lavoratore trascorre al proprio domicilio con l’obbligo di rispondere alle convocazioni del suo datore di lavoro entro 8 minuti, obbligo che limita molto fortemente le possibilità di svolgere altre attività, devono essere considerate come «orario di lavoro».