Colle annuncia: contributivo per tutti dipendenti dopo l’ok alla Manovra

Pubblicato il 13 Dicembre 2011 - 17:51 OLTRE 6 MESI FA

ROMA – Sulle pensioni dei dipendenti del Quirinale, la Presidenza della Repubblica ha diffuso una nota per precisare che dal 1/mo gennaio 2008 e’ stato introdotto il regime previdenziale contributivo per il personale assunto a partire da tale data e tale regime sara’ generalizzato, pro-quota, a tutto il personale in servizio non appena saranno convertite in legge le disposizioni introdotte in materia dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. Inoltre autonomamente e’ stata bloccata ogni forma di indicizzazione per le pensioni di qualsiasi importo maturate a fine 2007 e fino a tutto il 2013, e sono stati riformati i requisiti per il collocamento in quiescenza.

“In relazione alle notizie riportate nei giorni scorsi da numerosi quotidiani in merito al regime pensionistico dei dipendenti del Quirinale – si legge nella nota della Presidenza della Repubblica – si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni per una informazione piu’ puntuale e completa”.   ”Si ricorda innanzitutto che dal 1 gennaio 2008 e’ stato introdotto il regime previdenziale contributivo per il personale assunto a partire da tale data. Tale regime sara’ generalizzato, pro-quota, a tutto il personale in servizio non appena saranno convertite in legge le disposizioni introdotte in materia dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201″.

“Si e’ inoltre autonomamente provveduto a bloccare ogni forma di indicizzazione per le pensioni di qualsiasi importo maturate al 31 dicembre 2007 fino a tutto il 2013, nonche’ a riformare i requisiti necessari per il collocamento in quiescenza di tutto il personale in servizio, anche anticipando per alcuni aspetti quanto stabilito successivamente dall’ordinamento generale. Si e’, infatti, previsto per uomini e donne il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia al raggiungimento dei 65 anni di eta’ o di 40 anni di contribuzione, salva la possibilita’ per l’amministrazione di autorizzare la permanenza in servizio fino al compimento del 71 anno di eta’; si e’ disposto che il collocamento anticipato in pensione possa essere richiesto a regime al compimento del 60 anno di eta’ congiuntamente a 35 anni di anzianita’ utile a pensione (cosiddetta quota 95) con riduzioni del trattamento pensionistico nella fase transitoria nella misura dell’1,25% per ogni punto mancante rispetto alla quota suindicata; si e’ previsto inoltre che per tutto il personale assoggettato al regime retributivo l’importo della pensione venga calcolato in quarantesimi”.

”Infine, sono gia’ applicati per il versamento al bilancio dello Stato i contributi di solidarieta’ del 5 e del 10% sui trattamenti pensionistici superiori rispettivamente a 90.000 e 150.000 euro ai sensi del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. Naturalmente anche per queste parti si provvedera’ agli ulteriori adeguamenti che si rendessero necessari dopo la conversione in legge del decreto-legge n. 201 del 2011″.