Energie rinnovabili, approvato il decreto: ma non c’è accordo su soglie e incentivi

Pubblicato il 3 Marzo 2011 - 10:28 OLTRE 6 MESI FA

ROMA – Il Consiglio dei ministri ha dato via libera al decreto legislativo sulle energie rinnovabili. Lo ha appreso l’Ansa da fonti governative: secondo l’agenzia, tuttavia, le stesse fonti sottolineano che un successivo provvedimento dovrà rimodulare le soglie e gli incentivi a scalare.

Dal testo è scomparso il tetto degli 8.000 Mw . Il testo è composto di 43 articoli, divisi in nove titoli, e di quattro allegati “tecnici”.

L’attuale regime di incentivi al fotovoltaico resterà in vigore fino a fine maggio mentre da giugno partirà un nuovo regime di aiuti. Secondo il decreto, le disposizioni attualmente in vigore ”si applicano alla produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici per i quali l’allacciamento alla rete elettrica abbia luogo entro il 31 maggio 2011”.

Per il nuovo periodo dovrà essere determinata la previsione della produzione di rinnovabili e l’entità degli incentivi sulla base del mercato. Il sistema che andrà verso una progressiva riduzione degli incentivi.

Nel decreto si terrà conto dei seguenti principi: ”Determinazione di un limite annuale di potenza elettrica cumulativa degli impianti fotovoltaici che possono ottenere le tariffe incentivanti; determinazione delle tariffe incentivanti tenuto conto della riduzione dei costi delle tecnologie e dei costi di impianto e degli incentivi applicati negli Stati membri dell’Unione europea; previsione di tariffe incentivanti e di quote differenziate sulla base della natura dell’area di sedime”.

Sui terreni agricoli sarà possibile produrre al massimo 1 MW di energia fotovoltaica e utilizzare per gli impianti di produzione non più del 10% del terreno coltivabile. La soluzione era stata caldeggiata dal ministro delle politiche agricole, Giancarlo Galan.

Arriva inoltre l’obbligo del 50% di energia “verde” per i consumi di acqua calda sanitaria, riscaldamento e “raffrescamento” per le abitazioni italiane entro il 2017. E’ quanto prevede l’articolo 9: ”i progetti di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti prevedono l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento”.

Nella parte degli allegati, viene poi spiegato che gli impianti di produzione di energia termica ”devono essere realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento: a) il 20% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013; b) il 35% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio e’ presentata dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016; c) il 50% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio e’ rilasciato dal 1 gennaio 2017”.

In particolare, tali obblighi, spiega il testo, ”non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento”. Il mancato rispetto di tali obblighi, sottolinea il decreto, ”comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio”.