Giornalisti Ufficio Stampa Sicilia: giudicherà la Corte Costituzionale

di Franco Abruzzo
Pubblicato il 23 Ottobre 2015 - 06:58 OLTRE 6 MESI FA
Giornalisti Ufficio Stampa Sicilia: giudicherà la Consulta

Toto Cuffaro e Raffaele Lombardo: i presidenti che hanno assunto i giornalisti all’Ufficio Stampa della Regione Sicilia (LaPresse)

PALERMO – È arrivato alla Corte Costituzionale il caso dell’Ufficio stampa della Regione Sicilia, zeppo di giornalisti assunti senza concorso pubblico, e per di più quasi tutti con mansioni di caporedattore. Questo il testo dell’ordinanza completa con il quale la Corte d’appello di Palermo ha inviato alla Consulta gli atti sui giornalisti preposti dal 1991 al 2012 all’Ufficio stampa della Regione Sicilia e assunti senza concorso pubblico. (Qui il link alla Gazzetta Ufficiale)

Sotto tiro normative regionali approvate in violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione “per il fatto di aver previsto l’assunzione di personale alle dipendenze di una pubblica amministrazione, prescindendo del tutto da qualsiasi procedura concorsuale, neppure riservata, senza che sussista alcuna straordinaria esigenza pubblica che possa porsi a sostegno della scelta del legislatore regionale e sia stato garantito, attraverso la scelta delle migliori professionalità, il buon andamento della pubblica amministrazione ed introducendo una ingiustificata disparità di trattamento con la generalità dei cittadini aspiranti a pubblici impieghi”. – Qui sotto il testo integrale dell’ordinanza:

N. 188 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 maggio 2015. Ordinanza del 4 maggio 2015 della Corte d’appello di Palermo nel procedimento civile promosso da Felice Gioacchino e Arena Gregorio contro Presidenza della Regione siciliana e Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica.. Impiego pubblico – Giornalisti preposti all’ufficio stampa e documentazione costituito presso la Presidenza della Regione Siciliana, nominati su domanda, comprovante i requisiti professionali di cui all’art. 82 della l. reg. n. 7 del 1971 e all’art. 10 della legge censurata, con la procedura prevista dalla l. reg. n. 35 del 1976 (iscrizione da almeno tre anni all’Ordine professionale e domanda alla Regione accettata dalla Giunta regionale previo parere favorevole della Commissione permanente per le Questioni istituzionali presso l’Assemblea regionale) – Lesione dei principi di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione per l’ingiustificata deroga al principio del concorso pubblico per l’accesso agli impieghi pubblici. – Legge della Regione Siciliana 6 luglio 1976, n. 79, art. 11, comma 3. – Costituzione, artt. 3 e 97, comma terzo. (Gazzetta Ufficiale 1a Serie Speciale – Corte Costituzionale n.39 del 30-9-2015)

LA CORTE D’APPELLO DI PALERMO, Sezione per le controversie di lavoro, Composta da:

1) dott. Fabio Civiletti Presidente rel.

2) dott. Gianfranco Pignataro Consigliere

3) dott. Chiara Gagliano Consigliere

nella causa civile iscritta al n° 54 R.G.A. 2015, promossa in sede di reclamo, ai sensi dell’art. 1, comma 58, L. n° 92/2012;

da Felice Gioacchino e Arena Gregorio, rappresentati e difesidagli Avv.ti Gaetano Armao e Chiara Castellana, giusta procura a margine del ricorso in appello, ed elettivamente domiciliati presso Io studio di questi in Palermo, Via Noto 12; Reclamanti

Contro Presidenza della Regione Siciliana e Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica della Regione Siciliana, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e domiciliati ex lege presso la sede di questa, in Palermo, Via Alcide De Gasperi 81; Reclamati

ha pronunciato la seguente ordinanza

La Corte, uditi i difensori delle parti, che hanno discusso lacausa all’udienza del 2 aprile 2015;

letti gli atti; udito il Presidente Relatore, sciogliendo la riserva;

Osserva

Con distinti ricorsi rispettivamente depositati il 4.1.2013 e il 23.1.2013, successivamente riuniti, Gioacchino Felice e Gregorio Arena, premesso di avere svolto attivita’ lavorativa alle dipendenze della Regione Siciliana, in qualita’ di componenti dell’Ufficio Stampa e Documentazione costituito presso la Presidenza della medesima Regione, con la qualifica di redattore capo, rispettivamente dall’1.12.1992 all’11.12.2012, il primo, e dall’1.6.1991 al 6.12.2012, e che, alle suddette date finali, il Presidente della Regione Siciliana aveva loro comunicato la cessazione da componente di detto Ufficio (il secondo ricorrente anche dall’incarico di coordinatore), con efficacia retroattiva sin dal 10.11.12, chiesero dichiararsi la nullita’ o comunque l’illegittimita’ di tale atto, da loro qualificato come licenziamento, con le conseguenti statuizioni di natura ripristinatoria e risarcitoria, ai sensi dell’art. 18 L. n° 300/70, come modificato dalla L. n. 92/2012, ovvero nella sua formulazione precedente.

Le Amministrazioni convenute, ritualmente costituitesi in giudizio, contestarono la fondatezza del ricorso, invocandone il rigetto, deducendo, in particolare, che il rapporto intercorso fra le parti non poteva essere qualificato come rapporto di lavoro subordinato, dovendo invece ritenersi un incarico di collaborazione fiduciaria, poiche’, in ogni caso, solo in tal senso, conformemente alle previsioni dell’art. 97 Cost., poteva essere interpretata la normativa che lo disciplinava,

Con ordinanza del 27 maggio 2013, il Tribunale di Palermo dichiaro’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 11, comma 3, L.R. Siciliana n. 79/1976, nelle parti in cui aveva previsto la nomina dei giornalisti addetti all’Ufficio Stampa della Regione Siciliana e la loro assunzione mediante un contratto di lavoro subordinato, con applicazione del trattamento normativo ed economico previsto dal C.C.N. L. giornalisti, senza l’espletamento di alcuna procedura concorsuale, per contrasto con gli artt. 3 e 97, comma 3°, della Costituzione, e dispose la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio sino alla decisione di quest’ultima.

Con ordinanza n° 146/2014, la Corte costituzionale dichiaro’ manifestamente inammissibile la suddetta questione.

Riassunta la causa, con ordinanza dell’8 ottobre 2014, il Tribunale di Palermo rigetto’ le impugnative di licenziamento proposte dai suddetti giornalisti e compenso’ le spese di lite.

Con sentenza n° 3096 del 22 dicembre 2014, il medesimo Tribunale

rigettava anche l’opposizione proposta dai suddetti lavoratori,

avverso l’ordinanza conclusiva della fase sommaria.

Contro tale pronuncia hanno proposto reclamo Gioacchino Felice e

Gregorio Arena, lamentandone l’erroneita’.

L’Amministrazione Regionale si e’ costituita con memoria difensiva invocando il rigetto del reclamo e sostenendo che, “pur a

fronte dell’ordinanza n° 146/14 della Corte Costituzionale, non v’e’

dubbio che ove si dovesse qualificare il rapporto di lavoro come

subordinato, sarebbe giocoforza riproporre la q.l.c. dell’art. 11,

comma 3°, L.R. n° 79/1976 alla luce delle indicazioni contenute nella suddetta ordinanza”.

All’udienza del 2 aprile 2015, la Corte, a seguito della discussione orale, ha riservato la decisione.

Questa Corte, preso atto dei rilievi formulati dalla Corte costituzionale nell’ordinanza n° 146/14, con cui ha dichiarato

manifestamente inammissibile la questione di legittimita’

costituzionale sollevata dal giudice della fase sommaria, ritiene,

tuttavia, accogliendo la sollecitazione in tal senso formulata

dall’Avvocatura dello Stato, di doverla riproporre in questo grado

del giudizio, ai sensi dell’art. 23 comma 3° e 24, comma 2′, L.

n°87/1953, alla luce delle indicazioni formulate dal Giudice delle

leggi, consideratane la rilevanza, ai fini della decisione della

presente controversia, nonche’ la sua non manifesta infondatezza.

Va premesso che il rapporto di lavoro dei ricorrenti e’ stato

instaurato, per l’Arena con D.P.Reg. Sic. 3827/II/91 e per il Felice,

con D.P.Reg.Sic. n° 7244/II/92, nei quali veniva testualmente

precisato ” La S.V. e’ nominata Componente dell’Ufficio Stampa e

Documentazione istituito presso la Presidenza della Regione con L.r. n° 10/76 e prestera’ la propria opera in esclusiva, con carattere di continuita’ e con vincolo di dipendenza dalla Presidenza della Regione. Il trattamento normativo ed economico, compreso quello di quiescenza e quello assistenziale, saranno disciplinati dal C.C.N. L. per i giornalisti professionisti con qualifica di redattore capo.

L’orario di lavoro e’ fissato in trentasei ore settimanali ripartite in cinque giorni, secondo turni stabiliti e comunicati settimanalmente dall’Amministrazione le ore di straordinario mensilieventualmente richieste si intendono assorbite nella indennita’ compensativa prevista dall’art. 7, undicesimo comma, nella misura doppia del vigente contratto di lavoro giornalistico; spetteranno alla S.V. l’indennita’ di contingenza, gli aumenti periodici di anzianita’… una tredicesima mensilita’, una indennita’ aggiuntiva da corrispondere il 30 giugno di ogni anno, nella misura prevista dal C.C.N.L. per i giornalisti con qualifica di redattore capo; per quanto concerne il trattamento previdenziale, ivi compreso quelloassistenziale e di quiescenza, e la disciplina delle ferie, dei permessi straordinari e dell’aspettativa, nonche’ della risoluzione del rapporto si applicheranno le norme del contratto di lavorogiornalistico”.

Nei suddetti decreti non e’ stato previsto alcun termine di durata, essendo stato, anzi precisato che i giornalisti avrebbero prestato la propria opera con carattere di continuita’, ne’ e’ stato formulato alcun riferimento alla durata dell’ufficio del Presidente della Regione pro tempore.

Nel periodo dal 1991 al 2012, nonostante l’avvicendarsi di numerosi Presidenti della Regione (circa 11 esclusi quelli ad

interim), il rapporto dei reclamanti non ha subito alcuna

modificazione, ne’ formale ne’ sostanziale, non risultando agli atti

alcun provvedimento di conferma da parte dei Presidenti della

Regione, all’atto del loro insediamento, ed essendosi protratto,

senza soluzione di continuita’, sino alla data della comunicazione di

cessazione oggi impugnata.

La tipologia e le caratteristiche delle prestazione richieste ai giornalisti emergevano dal protocollo organizzativo per il

funzionamento dell’Ufficio Stampa, depositato in atti, ove si

prevedeva la redazione dei comunicati stampa, il monitoraggio delle informazioni provenienti dalle agenzie e l’informazione costante, mediante comunicato, del giornalista al seguito del Presidente e del coordinatore dell’ufficio, l’aggiornamento del sito web conl’inserimento di comunicati e notizie in tempo reale, il confezionamento di servizi televisivi, la tenuta dell’agenda del Presidente, l’assistenza del Presidente mediante contatti con i media del posto nel giorno precedente all’avvenimento, la partecipazione alla segreteria di redazione, che teneva il raccordo informativo con il coordinatore ed il suo vice e si attivava telefonicamente con i media, per assicurare la loro presenza agli eventi che si svolgevano a palazzo.

I giornalisti erano tenuti a coprire i turni con le unita’ preventivamente individuate e dovevano partecipare a due briefing giornalieri, il primo alle 9.00 ed il secondo alle 13,30, per fare il punto della situazione e consentire al coordinatore di impartire eventuali disposizioni aggiuntive ai compiti gia’ assegnati.

Alla luce dei suddetti caratteri, non sembra potersi dubitare in ordine alla sussumibilita’ dei rapporti costituiti con i reclamanti nella figura tipica del rapporto di lavoro subordinato. Sussistono, infatti, nella fattispecie in esame, tutti quegli elementisintomatici che secondo la giurisprudenza amministrativa (v. tra le tante, C.d.S. n° 5001/07, n° 1994/98) strutturano il rapporto di impiego pubblico, come il vincolo di subordinazione gerarchica, l’inserimento stabile nella organizzazione dell’Ente, l’utilizzazione sulla base di ordini di servizio o atti equivalenti, nel quadro di unorario di lavoro predeterminato, la stabilita’ e continuita’ del corrispettivo, l’esclusivita’ nella prestazione dell’attivita’ lavorativa.

Nella fattispecie, trovavano applicazione le norme della legislazione regionale in vigore all’epoca delle nomine dei ricorrenti, avvenute rispettivamente a decorrere dall’1.12.1992 e

dall’1.6.1991, in virtu’ delle quali sono stati costituiti i loro rapporti e che sono richiamate nel preambolo dei decreti di nomina.

La prima norma e’ contenuta nell’art. 82 della L.R. Sicilia 23.3.1971, n. 7, il quale stabili che “nell’ambito dell’Amministrazione Regionale sono costituiti gli uffici stampa edocumentazione affidati a giornalisti iscritti da almeno tre anni negli albi dell’ordine professionale. L’organizzazione e laregolamentazione di detti uffici sono disciplinate da apposita

legge”.

In attuazione di tale ultimo inciso, quindi, l’art. 10 della L.R.Sicilia 6.7.1976, n. 79, ha disposto che ” ai sensi dell’art. 82 della L.R. 23.3.1971, n. 7, e’ istituito l’Ufficio Stampa e Documentazione presso la Presidenza della Regione Siciliana…

l’Ufficio Stampa e Documentazione e’ composto da non oltre tre

giornalisti professionisti, di cui uno equiparato a capo servizio che

ne coordina l’attivita’. Il compito di tale Ufficio e’ quello di

raccogliere, redigere e diffondere le informazioni riguardanti

l’attivita’ della Regione Siciliana”.

L’art. 11 della medesima L.R. n. 79, poi, ha previsto che “ai

giornalisti preposti all’Ufficio Stampa e Documentazione di cui al

precedente art. 10 si applica il trattamento normativo ed economico previsto dal C.C.N.L. per i giornalisti, in relazione alle qualifiche di equiparazione… … … … … … … Alla loro nomina si

procede su domanda degli interessati comprovante i requisiti di cui

all’art. 82 della L.R. 23.3.1971, n. 7, ed al precedente art. 10

della presente legge, con le procedure previste dalla L.R. 20.4.1976,

n. 35”.

Detta ultima procedura prevedeva (salvo restando il possesso da

parte del richiedente del requisito dell’iscrizione da almeno tre

anni all’Ordine professionale) il parere favorevole della Commissione Legislativa Permanente per le Questioni Istituzionali presso l’Assemblea Regionale, l’atto d’assenso della Giunta Regionale, nonche’, infine, l’emissione del provvedimento di nomina da parte del Presidente della Regione.

L’art. 36 della L.R. Sicilia 29.12.1980, n. 145, quindi, ha sancito che “L’Ufficio stampa e documentazione previsto dall’art. 10 della legge regionale 6 luglio 1976, n. 79, e’ posto alle dirette dipendenze del Presidente della Regione ed e’ composto da tre

giornalisti professionisti cui e’ attribuito il trattamento giuridico ed economico di redattore – capo, secondo il contratto nazionale di lavoro di categoria. Al componente con maggiore anzianita’ di

servizio presso I’Ufficio e’ attribuita la funzione di coordinarne l’attivita’.

Nell’applicazione del predetto contratto ai sensi dell’art. 11

della legge regionale n. 79 del 1976, ove per esigenze di servizio i

componenti dell’Ufficio di cui al precedente comma siano demandati a prestare la propria opera nei giorni festivi – comprese le domeniche

– agli stessi competono le maggiorazioni retributive previste dallo

stesso contratto nonche’ i compensi retributivi per le festivita’

soppresse.

I componenti dell’Ufficio stampa e documentazione, ferme restando

le normali prestazioni di lavoro per cinque giorni alla settimana,

sono tenuti a prestare lavoro straordinario – ove lo richiedano

esigenze di servizio – fino alla misura massima prevista dal terzo

comma dei precedente”.

L’art. 72 della L.R. Sicilia 29.10.1985, n. 41, infine, nel testo modificato dapprima dall’art. 127, comma 14, della L.R.Sicilia 28.12.2004, n. 17 (con cui la dotazione dei giornalisti presso l’Ufficio Stampa e’ stata aumentata ad 8 unita’), e poi dall’art. 1,comma 4, della LR. Siciliana 6.2.2006, n. 7 (con cui, da un lato, la

medesima dotazione e’ stata incrementata a 24 unita’ e dall’altro

lato, e’ stata espressamente prevista l’utilizzabilita’ dei singoli giornalisti anche presso ciascun assessorato regionale), dispone che”L’ufficio stampa e documentazione della Presidenza della Regione e’ composto di 24 giornalisti iscritti all’ordine che sono utilizzabili anche presso ciascun assessorato regionale cui e’ attribuito il trattamento giuridico ed economico di redattore capo, secondo il contratto nazionale di lavoro di categoria. Il Presidente della Regione attribuisce di volta in volta la funzione di’ coordinarne l’attivita’ ad uno dei giornalisti.

Ove, per improrogabili ed eccezionali esigenze di servizio, i componenti dell’ufficio siano chiamati a prestare la propria opera

nei giorni festivi – comprese le domeniche – agli stessi competono le

maggiorazioni retributive previste dal contratto suindicato, nonche’

ove ne ricorrrano i presupposti, i compensi retributivi per festivita’ soppresse.

I componenti dell’ufficio stampa e documentazione sono tenuti a prestare lavoro straordinario – ove lo richiedano esigenze di servizio – fino alla misura prevista per i dirigenti superiori preposti a settori o uffici equiparati…”

La normativa ha ricevuto sostanziale modifica solo molto tempo dopo l’assunzione dei ricorrenti, risultando quindi ininfluente, nella fattispecie in esame, la disciplina posta dalla legge statale 7.6.2000, n. 150 (intitolata “Disciplina delle attivita’ d’informazione e comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni”) e dall’art. 127 della L.R. Siciliana 26.3.2002, n. 2, con cui il legislatore regionale siciliano ha recepito la disciplina nazionale, seppure con qualche limitazione, nonche’ la sua eventuale efficacia

abrogativa implicita dell’art. 11 L.r. n° 79/76, la quale non potrebbe incidere, ratione temporis, sulla vicenda dei reclamanti.

Il citato art. 11 della L. r. n° 79/1976 deve, a giudizio del Collegio, univocamente interpretarsi nel senso di prevedere la costituzione tra la Regione e i giornalisti addetti al suo Ufficio Stampa di un rapporto di lavoro subordinato, poiche’ si tratta di

posti di organico istituiti con legge e soltanto cosi’ puo’ intendersi il testuale richiamo al “trattamento normativo ed economico previsto dal C.C.N.L. per i giornalisti, in relazione alle qualifiche di equiparazione”, che viene peraltro ribadito dalle successive leggi regionali, precedenti alla nomina dei ricorrenti, che regolano la materia e che, addirittura, precisano che “ai giornalisti professionisti addetti all’Ufficio Stampa e Documentazione previsto dall’art. 10 della L.R. 6.7.1976, n. 79 e’

attribuito il trattamento giuridico ed economico di redattore capo,

secondo il C.C.N.L. di’ categoria” (art. 36 della L.R. 29.12.1980, n.145 e art. 72 della L.R. 29.10.1985, n. 41).

Ed invero, la norma dell’art. 11 cit. non si limita a stabilire un mero parametro di natura economica in relazione al compenso dei

giornalisti dell’Ufficio Stampa regionale, bensi’ richiama e rendeapplicabile automaticamente al rapporto di lavoro da esso previsto l’intero trattamento normativo ed economico previsto dal C.C.N. L. Giornalisti, in relazione alle qualifiche di equiparazione.

Proprio tale previsione manifesta che il rapporto di lavoro previsto dall’art. 11 cit. e’ un rapporto di lavoro subordinato: il C.C.N. L. giornalisti, infatti, non prevede qualifiche e figure professionali di lavoratori autonomi, ad eccezione di coloro che collaborano solo in modo occasionale con una testata giornalistica, ipotesi ontologicamente diversa rispetto al rapporto di natura continuativa previsto per l’addetto all’Ufficio Stampa della Regione Siciliana.

A detta interpretazione dell’art. 11 cit., d’altra parte la Regione ha sempre dato, sino ad ora, costante applicazione, conl’applicazione ai giornalisti nominati ai sensi della predetta L.R.

n. 79/1976 dell’intera disciplina dei rapporti di lavoro subordinato,

anche in relazione all’orario di lavoro, alle assenze, alla concessione di ferie e permessi e al versamento dei contributi

previdenziali e assistenziali (come emerge claris verbis dalla documentazione in atti).

A tal proposito va rilevato come, in data 4 maggio 1994 il Presidente della Regione e l’Associazione Siciliana della Stampa

stipularono ” un accordo integrativo da valere per i giornalisti

dipendenti dell’amministrazione della Presidenza della Regione

Siciliana” con riparametrazione dei minimi di stipendio, delle

indennita’ di lavoro notturno, e di servizio esterno, poi approvato

con decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 287/95, previo parere favorevole della Giunta Regionale di Governo.

Cio’ posto, poiche’ il medesimo rapporto e’ stato costituito, con

la puntuale osservanza della norma del comma 3° del medesimo articolo che dispone «Alla loro nomina si procede su domanda degli interessati comprovante i requisiti di cui all’art. 82 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e del precedente art. 10 della presente legge, con le procedure previste dalla legge regionale 20 aprile 1976, n. 35» e quest’ultima introduce una modalita’ di accesso all’impiego diversa dal pubblico concorso, qualora dovesse ravvisarsi la illegittimita’ costituzionale della medesima per contrasto con l’art. 97 comma 3° Cost, la conseguenza diretta e immediata sarebbe la nullita’ del rapporto, costituito in violazione della norma imperativa contenuta nell’art. 97, comma 3° (“agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso”) e la qualificazione dell’attivita’ prestata dai suddetti giornalisti come prestazione di fatto ex art. 2126 Cod.Civ., con esclusione, quindi, dell’applicazione della disciplina limitativa dei licenziamenti e della tutela reintegratoria prevista dall’art. 18 L. n° 300/70, invocata, in via principale, dai reclamanti.

Ed, infatti, nel contratto affetto da nullita’ per violazione di norma imperativa non e’ concepibile un negozio di licenziamento e non sono configurabili le conseguenze che la legge collega al recesso

ingiustificato (Cass. sez. Lav. N° 25300/07)

Al contrario, se l’art. 11 comma 3 L.r. n° 79/76 dovesse essere ritenuto costituzionalmente legittimo, il rapporto di lavoro subordinato costituitosi fra i due reclamanti e la Regione Siciliana

sarebbe perfettamente valido ed efficace, il che imporrebbe al

giudice di valutare la legittimita’ o meno del recesso intimato dal

Presidente della Regione, alla luce della disciplina in materia di

licenziamenti, con le conseguenza da essa previste in caso di sua

violazione, tra cui anche l’applicazione dell’art. 18 L. n° 300/70.

Pertanto, alla luce di tali considerazioni, il presente giudizio non puo’ essere definito indipendentemente dalla risoluzione della

questione di legittimita’ costituzionale, di cui quindi va ribadita

la rilevanza.

Ad avviso di questa Corte, l’art. 11, comma 3, L.r. n° 79/76

laddove non prevede ai fini della nomina l’espletamento di alcuna

procedura concorsuale, non si sottrae al dubbio di costituzionalita’,

alla stregua degli artt. 3 e 97, comma 3° Cost., prevedendo la

costituzione di rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di un

Ente Pubblico territoriale, quale la Regione Siciliana in contrasto

con il principio generale enunciato dalla norma costituzionale,

secondo cui “agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso”.

La norma sospettata di incostituzionalita’, infatti, non ha contemplato alcun procedimento concorsuale o comunque selettivo,rivolto al pubblico o a una determinata categoria di soggetti, bensi’ solo una procedura relativa ad autorizzazioni e pareri necessari per procedere alla nomina. Infatti, per qualificare tale una procedura concorsuale, risulta indispensabile un bando di concorso o un avviso di selezione o altro atto emesso dall’Amministrazione che renda noto che vi sono un certo numero di posti da coprire in una determinata qualifica o per una determinata mansione, rivolto al pubblico e/o ai soggetti che risultano in possesso di determinati requisiti, i quali potranno presentare domanda per partecipare alla selezione.

Orbene, nessuna previsione di questo genere e’ contenuta nell’art. 11 cit., che – come sopra detto – si limita a statuire che”Alla loro nomina si procede su domanda degli interessati comprovante i requisiti di cui all’art. 82 della L.R. 23.3.1971, n. 71 ed al precedente art. 10 della presente legge, con le procedure previste

dalla L.R. 20.4.1976, n. 35.”.

La normativa citata, che ha ricevuto applicazione nella fattispecie, prevedeva, semplicemente, che per il conferimento

dell’incarico ai giornalisti addetti all’Ufficio Stampa fosse necessario soltanto che un giornalista iscritto da almeno tre anni

all’Ordine professionale avesse presentato una domanda alla Regione, che la domanda ottenesse il parere favorevole della Commissione Legislativa Permanente per le Questioni Istituzionali presso l’Assemblea Regionale e che fosse intervenuto l’atto d’assenso della Giunta Regionale, sulla scorta dei quali veniva emesso il provvedimento di nomina da parte del Presidente della Regione.

Si tratta, con tutta evidenza, di una procedura che regola il consenso dell’Amministrazione rispetto ad una richiesta di assunzione da parte di un giornalista, ma che non contempla in alcun modo una selezione tra piu’ candidati con valutazione comparativa almeno dei rispettivi titoli professionali.

Siamo di fronte ad un meccanismo di ingresso per cooptazione, nel

quale la scelta del candidato e’ subordinata essenzialmente ad un

atto potestativo di nomina dell’autorita’ regionale, al di fuori di

qualsiasi criterio selettivo di natura obiettiva.

Appare, poi, dubbio che la norma in esame possa ricondursi alle

ipotesi di deroga legittima al principio, secondo cui “agli impieghi

nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso”,

prevista altresi’ dal medesimo art. 97, comma 3° Cost. (“salvo le

deroghe previste dalla legge”).

Per giurisprudenza consolidata della Corte Costituzionale, talideroghe, seppure previste espressamente dallo stesso art. 97, terzo comma, Cost., devono essere «delimitate in modo rigoroso» (sent. n.215 del 2009; sent. n. 363 del 2006), cioe’, sono legittime solo in presenza di «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico» idonee a giustificarle (sent. n. 81 del 2006) e purche’ siano previsti adeguati accorgimenti per assicurare comunque che il personale assunto abbia la professionalita’ necessaria allo svolgimento dell’incarico (sentenza n. 215 del 2009) . In altre parole, la deroga al principio del concorso pubblico deve essere essa stessa funzionale alle esigenze di buon andamento dell’amministrazione (sent. n. 293 del 2009).

La norma sospettata di incostituzionalita’, non solo non indica quali siano le peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico che hanno indotto il legislatore a discostarsi dalla regola

del pubblico concorso, ma nel prevedere come requisito soltanto una minima anzianita’ di iscrizione all’albo, senza operare alcun

riferimento ad una valutazione comparativa almeno di titoliprofessionali, neppure adombrata dalle norme richiamate, non sembra rispettosa dei principi enunciati dalla Corte costituzionale in ordine alle deroghe consentite.

La previsione di una assunzione nella pubblica amministrazione,

al di fuori della regola del concorso valevole per la generalita’ dei

cittadini che aspirino a ricoprire impieghi pubblici anche presso la

Regione Siciliana, nella quale in base alla legge regionale 7 maggio

1958 n, 14, intitolata “Norme sul personale della Regione” si

prevede, all’art. 9, che “Le nuove assunzioni di personale sono fatte

per pubblico concorso”, introduce poi una irragionevole ed

ingiustificata disparita’ di trattamento, che appare incompatibile

con l’art. 3 Cost.

Deve, quindi, ritenersi non manifestamente infondata la questione

di legittimita’ costituzionale della norma dell’art. 11, comma 3,

L.R. Regione Siciliana n. 79/1976 per contrasto con gli artt. 3 e 97,

comma 3° Cost., per il fatto di aver previsto l’assunzione di personale alle dipendenze di una pubblica amministrazione,

prescindendo del tutto da qualsiasi procedura concorsuale, neppure riservata, senza che sussista alcuna straordinaria esigenza pubblica che possa porsi a sostegno della scelta del legislatore regionale e sia stato garantito, attraverso la scelta delle migliori professionalita’, il buon andamento della pubblica amministrazione ed introducendo una ingiustificata disparita’ di trattamento con la generalita’ dei cittadini aspiranti a pubblici impieghi. Va, infine, rilevato che la declaratoria di manifesta inammissibilita’ della questione, intervenuta nel giudizio di cognizione sommaria, non ne preclude la riproposizione nel presente giudizio di impugnazione, sia perche’ quest’ultimo si svolge in grado diverso, ai sensi dell’art.24 comma 2° L. 11 marzo 1953 n° 87, sia perche’ si tratta, pur sempre, di una pronuncia di manifesta inammissibilita’ della q.l.c.,per ragioni processuali.

La sospensione del procedimento conseguente alla proposizione della questione di legittimita’ costituzionale non appare incompatibile con il presente procedimento, ex art. 1, comma 58 leggen. 92/2012, che rappresenta un giudizio di impugnazione in sensopieno (equiparabile all’appello), che deve essere definito consentenza suscettibile di divenire res iudicata.-