Fecondazione assistita, rimandata alla Corte Costituzionale la legge 40

Pubblicato il 6 Ottobre 2010 - 11:55 OLTRE 6 MESI FA

La legge 40 sulla fecondazione assistita torna in Corte Costituzionale.

La prima sezione del Tribunale civile di Firenze ha sollevato il dubbio di costituzionalità sulla norma della legge 40 con la quale si vieta alle coppie sterili di accedere alla fecondazione eterologa, con ovuli o seme donati da persone esterne alla coppia. Lo hanno reso noto gli avvocati Filomena Gallo e Gianni Baldini, che assistono i coniugi che hanno presentato la richiesta.

L’uomo soffre di mancanza di spermatozoi causata da terapie fatte in adolescenza.La coppia, dopo essere stata in cura in Svizzera e in altri centri stranieri, senza alcun risultato, si è rivolta all’Associazione Luca Coscioni. Il loro obiettivo è quello di poter effettuare le cure in Italia.

È il secondo rinvio alla Consulta sulla legge 40, sempre da parte del Tribunale di Firenze. Quello di due anni fa portò all’eliminazione dell’obbligo di produzione di soli tre embrioni in ogni ciclo di fecondazione, dell’obbligo del loro contemporaneo impianto, e del divieto di congelamento degli embrioni in sovrannumero.

In questo caso, invece, per la prima volta,viene messo in discussione il divieto di procreazione assistita di tipo eterologo.

La coppia. “Siamo stati le vittime dei centri di fecondazione assistita che operano all’estero, non vogliamo essere anche vittime della legge 40”: a parlare è E.G., impiegata piemontese, ‘quasi architetto’ di 38 anni che racconta la ragione che ha spinto lei e il marito M.C di 34 anni, a ricorrere alla magistratura per vedere riconosciuto il diritto a realizzare anche in Italia una fecondazione eterologa.

”Abbiamo tentato per due anni – ha spiegato la donna che intende mantenere l’anomimato – e per caso abbiamo scoperto che il problema di mio marito – la mancanza di spermatozoi – ci avrebbe impedito di avere figli”. Da quel momento cominciano, come per tante altre coppie italiane, i viaggi della speranza nei centri all’estero dove la fecondazione eterologa non è vietata.

”Siamo andati in Svizzera e anche a Praga. Ho provato sei volte – ha aggiunto la donna – spesi oltre 15 mila euro. Non è servito a nulla. Ora vogliamo provarci di nuovo ma nel nostro paese”. La donna, sfinita dalla delusione per i tentativi falliti, non si e’ arresa e ha cominciato a informarsi, fino ad arrivare all’associazione Luca Coscioni e ai legali Baldini e Gallo che li hanno seguiti nel ricorso al tribunale di Firenze. ”Bisogna far sapere i rischi per le coppie che vanno all’estero di trovare non pochi problemi – ha concluso – ma ora serve cambiare la legge. Spero solo che facciano presto”.

La reazione. Immediata la reazione del Pdl: ”E’ ormai evidente che nei confronti della legge 40 c’è un’attacco di alcuni tribunali. Non su punti marginali ma puntando alla struttura della legge per smontarla. Si dica che si vuole tornare al Far West”: è il sottosegretario alla Salute, Eugenia Roccella, ad affermarlo dopo avere appreso dell’ordinanza che porta la legge 40 sulla fecondazione assistista in Corte Costituzione nella parte che riguarda l’eterologa. ”Si vuole così colpire la volontà popolare perché, tra l’altro, l’eterologa era uno dei punti sottoposti al voto referendario” ha detto Roccella.

Cosa dice la legge. La legge 40 sulla procreazione assistita è stata varata nel 2004 e nel 2005 fu oggetto di un referendum che vide la vittoria del fronte astensionista e consentì alla normativa di essere applicata, pur fra contestazioni giudiziarie e amministrative.

Con le linee guida emanate dall’ex ministro della salute Livia Turco nel 2008, rispetto alle precedenti risalenti al luglio 2004, per la legge 40 (prevista per le coppie definite infertili) arrivano due novità: il sì alla possibilità di effettuare la diagnosi preimpianto sull’embrione da impiantare in utero (prima vietata, eccetto la diagnosi preimpianto di solo tipo ‘osservazionale’) e la possibilità di ricorrere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) anche per le coppie in cui l’uomo sia portatore di malattie virali sessualmente trasmissibili, in particolare virus HIV ed Epatiti B e C, riconoscendo che tali condizioni sono assimilabili ai casi di infertilità.

La sentenza della Corte Costituzionale che ha in parte bocciato la legge 40 sulla procreazione assistita – sentenza pubblicata sulla gazzetta ufficiale del 13 maggio 2009 – si fissano poi due importanti principi: l’autonomia del medico nello stabilire di volta in volta il numero necessario di embrioni da impiantare (non più limitato a tre) ed il ricors

Ecco i principali punti della legge:

– ACCESSO ALLE TECNICHE DI PROCREAZIONE ASSISTITA: è consentita per risolvere problemi di sterilità o infertilità e solo se non ci sono altri metodi terapeutici efficaci.

– NO ALL’ETEROLOGA: il testo vieta il ricorso alla fecondazione eterologa, cioè con seme di persona estranea alla coppia.

– CHI PUO’ RICORRERE ALLE TECNICHE DI PROCREAZIONE: le coppie formate da persone maggiorenni di sesso diverso, sposate o conviventi, in eta’ potenzialmente fertile ed entrambe viventi. No, insomma, a single, mamme-nonne e fecondazione post mortem.

– EMBRIONI E SPERIMENTAZIONE: sono vietate la sperimentazione sugli embrioni e la clonazione umana. Ricerca clinica e sperimentazione sull’embrione sono ammesse solo se finalizzate alla tutela della sua salute e del suo sviluppo. E’ vietata anche qualsiasi tecnica che possa predeterminare o alterare il patrimonio genetico dell’embrione.

– OBIEZIONE COSCIENZA: Il personale sanitario non è tenuto a prendere parte alle procedure per l’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione.