Parlamento sacro: il tweet di Gasparri diffuse attacco a Saviano in aula, niente diffamazione

Pubblicato il 14 Novembre 2018 - 15:32| Aggiornato il 21 Dicembre 2018 OLTRE 6 MESI FA
Parlamento sacro: il tweet di Maurizio Gasparri (nella foto) diffuse attacco a Saviano

Parlamento sacro: il tweet di Gasparri (nella foto) diffuse un suo attacco a Saviano in una interrogazione parlamentare

“Pregiudicato” non è diffamatorio anche se la condanna è stata emess al termine di un processo civile e non penale. Non è una massima giurisprudenziale ma la tesi di Maurizio Gasparri, senatore, davanti alla Commissione per le autorizzazioni a procedere che esaminava una querela sporta contro di lui dallo scrittore Roberto Saviano.

Se il principio valga anche per un non parlamentare, per ora non lo sapremo, perché la vicenda si è chiusa in una aula del Senato dove la Commissione ha negato l’autorizzazione, ribadendo peraltro un concetto importante: che le opinioni espresse da un parlamentare sono insindacabili anche se pronunciate fuori dai Palazzi Madama o Montecitorio.

All’origine della pronuncia senatoriale ci sono tre tweet, messi in rete da Gasparri circa un anno fa, tra il 7 e l’8 ottobre 2017. Saviano aveva partecipato come ospite alla trasmissione Che tempo che fa di Fabio Fazio, già al centro di polemiche per i costi e già nel mirino di Gasparri e anche di Anzaldi per i risultati

Primo tweet di Gasparri: “Ma @fabfazio che prende milioni dei cittadini, è un verme o ricorderà a #Saviano che è pregiudicato con condanna definitiva?”.

Secondo tweet: “Cambiare canale, evitare @fabfazio che fa parlare il pregiudicato #Saviano, discaricheRai #chetempochefa”.

Terzo tweet: “Lo strapagato @fabfazio ospita a #chetempochefa il pregiudicato #Saviano che ha subito una condanna definitiva in Cassazione #Rai approva?”.

Querelato da Saviano, Gasparri ha replicato che, anche se nell’uso italiano il termine “pregiudicato” viene usato in relazione a un individuo condannato definitivamente in sede penale, “è altresì vero”, che il giudice civile ha condannato al risarcimento dei danni Saviano per le “copiature”, accertando “di fatto” l’esistenza del reato di plagio. Quindi, secondo Gasparri, dare a uno del “pregiudicato” ancorché in sede civile, fa parte di “opinioni lessicali” che sono concesse al polemista.

C’è da aggiungere che lo stesso Saviano nell’agosto 2018 è stato condannato in via definitiva, sempre in sede civile, per diffamazione nei confronti di un imprenditore incensurato infondatamente tacciato di appartenenza a un clan camorristico. Ma questo all’epoca dei fatti Gasparri non lo poteva prevedere.

Resta invece agli atti la sua  capacità di nuove interpretazioni linguistiche, come l’invenzione della parola “chiesimo”, neologismo sostitutivo di “chiedemmo”.

Non sapremo, almeno per ora, se si può dare impunemente del pregiudicato a qualcuno anche se non si è parlamentari. Ai giornalisti e ai cittadini non si estendono le tutele che Costituzione e leggi garantiscono a deputati e senatori.  Tutela e garanzie che sono state ribadite dalla Commissione del Senato chiamata a decidere se Gasparri dovesse essere processato o meno.

Tutti i componenti della commissione, tranne i grillini, hanno votato a favore di Gasparri. Lo stesso Gasparri, che presiede proprio questa commissione, è uscito dall’aula quando è stato affrontato il suo caso, rientrando dopo il voto.

Gli aspetti e i principi politici, giuridici e costituzionali sono stati delineati dal relatore, il se. Giuseppe Ciocca, del Pd.

La giurisprudenza costante della Corte Costituzionale, ha detto Ciocca, stabilisce che le dichiarazioni rese extra moenia (cioè fuori dai palazzi parlamentari, in un’intervista, ad esempio) da un parlamentare “siano coperte dalla prerogativa dell’insindacabilità, ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, a condizione che sia ravvisabile un nesso funzionale con l’esercizio del mandato parlamentare, basato sulla corrispondenza sostanziale di contenuto tra opinioni espresse all’esterno e opinioni espresse nell’ambito di attività parlamentari”.

Da stabilire è “la sussistenza o meno del nesso funzionale”, cioè la sostanziale corrispondenza di contenuto fra la dichiarazione espressa all’esterno delle aule parlamentari e quella pronunciata all’interno, con la precisazione che non è necessaria una puntuale coincidenza terminologica tra i due atti (extra moenia e intra moenia), essendo invece sufficiente una corrispondenza contenutistica sostanziale”.

Il senatore Gasparri, spiega Ciocca, nei tre tweet dell’ottobre 2017 si limitava a divulgare un’opinione espressa in un atto parlamentare, ossia nell’interrogazione n. 4-08214 del 10 ottobre 2017. In tale interrogazione, presentata dallo stesso recitava testualmente nelle premesse: «con sentenza definitiva del 15 ottobre 2015 la Corte suprema di Cassazione ha confermato la condanna per plagio dello scrittore Roberto Saviano…[omissis]». Nel dispositivo dell’interrogazione viene di nuovo richiamata la condanna per plagio del signor Saviano. In particolare si scrive: «se il Ministro dello sviluppo economico, per quanto di competenza, ritenga conforme agli obblighi gravanti sulla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, in base al contratto di servizio, il fatto che uno scrittore condannato per plagio sia invitato…[omissis]…».

Nei tweet oggetto della querela si parla di Saviano come «pregiudicato con condanna definitiva», con palese riproposizione extra moenia dei contenuti sostanziali prospettati nell’atto parlamentare sopracitato, in conformità con i requisiti prefigurati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale per la sussistenza della prerogativa”.

La Corte Costituzionale esige anche l’esistenza di una sostanziale contestualità tra interventi esterni ed atti tipici. Non c’è dubbio, commenta Ciocca, che le opinioni espresse nei tre tweet postati dal senatore Gasparri tra il 7 e l’8 ottobre 2017, così come i contenuti dell’interrogazione del 10 ottobre, possano considerarsi del tutto «prevedibili sulla base della specifica situazione», in particolare considerando l’atteggiamento critico da tempo assunto nei riguardi dello scrittore Roberto Saviano, desumibile fra l’altro anche dall’interrogazione presentata il 17 gennaio 2017, n. 4-06833, riguardante proprio lo scrittore Roberto Saviano e con contenuti fortemente critici nei confronti dello stesso”.

Approvata da tutti, esclusi i grillini, la proposta del relatore, di riconoscere che le affermazioni di cui alla querela di Saviano “rientrano nell’ambito della prerogativa dell’insindacabilità ai sensi dell’articolo 68 della Costituzione”.

Il se, Gregorio De Falco, quello che apostrofò Schettino la notte del naufragio, ha votato contro, “pur condividendo l’impostazione metodologica prefigurata dal relatore Cucca in ossequio alla giurisprudenza della Corte costituzionale”.

De Falco ha obiettato che la condanna civilistica per plagio, citata nell’interrogazione, non è “riconducibile al concetto di «pregiudicato», espresso dal senatore Gasparri con un suo tweet”.

Ma questo, aveva notato in precedenza Ciocca, c’entra poco con i compiti della Commissione: “L’offensività o meno dell’espressione usata nei tweet è del tutto irrilevante ai fini delle valutazioni che la Giunta è demandata a compiere”, perché “l’esame svolto dalla Giunta non può assumere un improprio ruolo di ulteriore grado di giudizio, dovendo necessariamente essere circoscritto alla valutazione della circostanza se le dichiarazioni rese extra moenia siano o meno correlate funzionalmente con l’attività parlamentare”.