Scudetto 2006, Moratti riesce dove nemmeno Berlusconi. E’ il processo breve…

di Sergio Carli*
Pubblicato il 15 Luglio 2011 - 15:38 OLTRE 6 MESI FA

ROMA – Sono passati cinque anni ma l’argomento del giorno, oltre alla Finanziaria 2011, continua ad essere sicuramente la querelle, ormai in via di risoluzione, nata tra la Federazione Italiana Gioco Calcio ed i Club Inter e Juventus a seguito della relazione consegnata poche settimane fa dal Procuratore Dott. Palazzi al Presidente Federale, in merito all’esposto che la società torinese aveva presentato circa un anno fa.

Come noto il club juventino chiedeva la revisione della decisione del 26 luglio 2006 alla luce del materiale probatorio recentemente emerso nel processo in corso di celebrazione innanzi alla IX sezione penale del Tribunale di Napoli e già acquisito al tempo dell’indagine nonché la revoca della decisione con la quale il Commissario straordinario pro tempore della F.I.G.C. (Dott. Guido Rossi) aveva provveduto ad assegnare il titolo di campione d’Italia 2005/2006 alla società FC Internazionale quale prima classificata all’esito delle penalizzazioni inflitte ad altre società sportive coinvolte nel procedimento cd “calciopoli” ed il deferimento di tutti tesserati e delle società sportive di appartenenza che fossero risultati coinvolti nei comportamenti antisportivi emersi in margine al procedimento penale in corso.

Il Procuratore Federale, con una relazione che ha fatto discutere molto proprio nella parte relativa alla valutazione dei comportamenti posti in essere dai dirigenti della società Inter, concludeva per “l’esistenza di un fitta rete di rapporti, stabili e protratti nel tempo, intercorsi tra il Presidente della società Internazionale F.C., Giacinto Facchetti ed entrambi i designatori arbitrali, Paolo Bergamo e Pierluigi Pairetto, fra i cui scopi emerge, tra l’altro, il fine di condizionale il settore arbitrale…. ….e in alcuni casi tra Massimo Moratti, attuale Presidente dell’Inter ed all’epoca socio di riferimento ed il designatore Paolo Bergamo… …le condotte sopra descritte integrano evidentemente la violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, Codice Giustizia sportiva e… … costituiscono un gravissimo attentato ai valori di terzietà, imparzialità ed indipendenza del settore arbitrale nel suo complesso.. ..in quanto certamente dirette ad assicurare un vantaggio in classifica (leggi illecito sportivo) in favore delle società Internazionale F.C., mediante il condizionamento del regolare funzionamento del settore arbitrale ”.

Tirate le conclusioni, il Procuratore Federale ha dovuto però prendere atto, quale causa di improcedibilità, dell’avvenuto compimento del termine di prescrizione secondo la normativa al tempo vigente, trovando i fatti da contestare la loro collazione temporale nella stagione sportiva 2004/2005 ed entro il termine della stessa; tale termine era rappresentato, per le persone fisiche, dalla quarta stagione successiva a quella in cui è stato posto in essere l’ultimo atto diretto a commettere le infrazioni e per le società sportive dalla seconda stagione sportiva successiva a tale momento. In tal senso, l’apertura del nuovo procedimento sportivo (1 aprile 2010) si colloca temporalmente in un momento successivo a quello in cui risulta essere maturato il termine di prescrizione e per tale motivo si è proceduto a disporre l’archiviazione degli atti.

Quanto alla richiesta di revoca del titolo di campione d’Italia assegnato all’Inter il Procuratore Federale ha ritenuto potesse pronunciarsi esclusivamente la Federazione, da una parte, in conseguenza dell’improcedibilità delle situazioni di rilievo disciplinare emerse e, dall’altra, in conformità a quanto affermato nel parere consultivo reso in data 24 luglio 2006 dalla commissione nominata dalla F.I.G.C. e composta dall’Avv. Gerhard Aigner, dal Prof. Massimo Coccia e dal Prof. Roberto Pardolesi.

Si ricorderà che i cosiddetti tre saggi stabilirono che in caso di irrogazione, da parte degli organi di giustizia sportiva, di sanzioni di penalizzazioni di classifica, la stessa classifica di serie A doveva necessariamente ed automaticamente essere riformulata sulla base delle sanzioni ed il titolo di campione d’Italia veniva automaticamente acquisito dalla squadra risultante prima classificata in base alla nuova classifica di serie A.

Rimaneva in capo alla FIGC il potere discrezionale di deliberare la non assegnazione del titolo di campione d’Italia alla squadra divenuta prima in classifica (Inter) a seguito della penalizzazione della squadra (Juventus) che la precedeva se, alla luce di criteri di ragionevolezza e di etica sportiva (ad es. quando ci si renda conto, ancorché senza prove certe, che le irregolarità sono state di numero e portata tali da falsare l’intero campionato, ovvero che anche squadre non sanzionate hanno tenuto comportamenti poco limpidi) le circostanze relative al caso di specie rendevano opportuna tale non assegnazione.

Questa sarebbe stata, alla luce di quanto oggi emerso, la soluzione migliore ovvero la non assegnazione del titolo anche perché gli scudetti si vincono sul campo. Ma si è arrivati troppo tardi come spesso accade in Italia, soprattutto in tema di giustizia!

La linea che passerà, quindi, in Consiglio Federale il prossimo 18 luglio, tranne in caso di colpi di scena o ferma opposizione di più di qualche componente, sarà quella di non poter decidere sulla revoca dello scudetto assegnato all’Inter per difetto di competenza.

Infatti, è pronto già da qualche giorno un parere legale commissionato dalla Federazione che dovrebbe confermare quello già reso in favore della società del Presidente Moratti le cui conclusioni sono:

– in conseguenza dell’esposto, ove mai ne dovesse essere ravvisata la fondatezza, la revoca di un titolo di campione d’Italia è ipotizzabile, in astratto e solo come conseguenza dell’irrogazione da parte degli organi della giustizia sportiva, di una sanzione disciplinare per illecito sportivo ai sensi del Codice di Giustizia sportiva;

– l’adozione di un provvedimento di revoca del titolo di campione d’Italia 2005/2006 da parte della F.I.G.C. appare infatti illegittima in ragione dell’inesistenza di nome fondanti il potere e del rispetto del principio generale dell’affidamento;

– un eventuale provvedimento della F.I.G.C. di revoca del titolo di campione d’Italia, essendo sussumibile tra le attività a valenza pubblicistica delle Federazioni sportive nazionali, dovrebbe garantire la partecipazione al procedimento del destinatario del provvedimento sfavorevole.

In sintesi, il Consiglio Federale non è competente a decidere, i comportamenti accertati posti in essere dai dirigenti dell’Inter costituiscono illecito sportivo, alla pari di quelli commessi dai dirigenti della Juventus, ma a causa del tempo sinora trascorso è maturata la prescrizione che impedisce l’instaurarsi di un ulteriore procedimento sportivo innanzi all’organo di giustizia sportiva, l’unico competente a comminare sanzioni e a revocare eventualmente titoli già assegnati.

Verrà messa definitivamente la parola fine? Tutti sono certi che sarà materia oggetto di decisione anche da parte dei Tribunali ordinari. Staremo a vedere.

*(Sergio Carli ha raccolto e organizzato il parere di un esperto di diritto competente in materia sull’analisi tecnico-giuridica della decisione della Figc)