(Foto d'archivio Ansa)
Asciugare il bucato in condominio può diventare motivo di contenzioso quando incide sui diritti altrui o viola il regolamento. Due recenti sentenze chiariscono limiti e responsabilità su fili per stendere e stendini amovibili. Lo riporta Il Sole 24 Ore, analizzando due pronunce che affrontano un tema frequente nella vita condominiale.
La prima è del Tribunale di Catania (sentenza n. 6175/2025), che chiarisce come “lo spazio aereo sovrastante un cortile di proprietà esclusiva rientra nelle facoltà del proprietario” ai sensi dell’articolo 840 del Codice civile. Ne consegue che “non può essere occupato da terzi mediante manufatti in aggetto in assenza di un titolo”: i fili per stendere agganciati ai balconi altrui non costituiscono un diritto reale e “non sono suscettibili di acquisto per usucapione”.
I giudici escludono inoltre che la cosiddetta “servitù di stillicidio” sia automaticamente compresa nella realizzazione di un balcone aggettante. Le infiltrazioni d’acqua provenienti dall’alto configurano “responsabilità oggettiva da cose in custodia” (articolo 2051 c.c.), con onere della prova del caso fortuito a carico del proprietario sovrastante.
La seconda decisione, del Tribunale di Cassino (sentenza n. 39/2026), riguarda uno stendino appoggiato sul muretto del terrazzo che faceva gocciolare l’acqua sul piano sottostante. Pur non essendo “di per sé un atto emulativo”, lo stendino è stato ritenuto da rimuovere perché in violazione del regolamento condominiale, che “vincola tutti i condòmini” e può disciplinare anche l’uso delle proprietà private quando arreca “danno o molestia” agli altri.
